DOMANDA
Chiedo gentilmente se è possibile avere chiarimenti in merito all’accordo di Lugano del 16.02.1988 ratificato in legge in Italia il 10.02.1992 n. 198 ed il Regolamento UE 655/2014. Nello specifico ho ritrovato alcune discordanze sulla fattibilità da parte di un creditore inerenti al recupero crediti presso un Paese non rientrante in UE come la Svizzera. Qualcuno dice che per far valere il decreto ingiuntivo Italiano in Svizzera, necessita che il creditore italiano si affidi ad uno Studio Legale Svizzero che a sua volta cerca di far valere la sentenza tramite dovuta procedura ad un Giudice, che nel caso in cui ritrovi le ragioni per procedere, autorizza e ordina il pignoramento dei conti posseduti dal debitore in tale Stato. Altri dicono che con l’accordo di Lugano (sopramenzionato) il decreto ingiuntivo italiano può essere comunicato direttamente alla banca dello stato Svizzero etc. etc. Qualcun altro addirittura si appella alla nuova regolamentazione UE 655/2014, che alquanto ho potuto appurare, riguarda solo i Stati Membri, pertanto la Svizzera non rientra.
Credetemi sono veramente stanco mentalmente …
Vi espongo la mia problematica… Sono uno che ci ha provato per ben 23 anni dando lavoro a 20 persone, ho sempre onorato i mie impegni finanziari e soprattutto con lo Stato garantendo in primis.
Circa due anni fa mi sono ritrovato nell’arco di 6 mesi a perdere i mie maggiori due clienti con relativi crediti (molto importanti).
Ho cercato di far ragionare le banche, chiedendo del tempo,ma non c’è stato verso, ho dovuto chiudere! Fino a quando andava tutto bene, quando passavo per le banche, il tappetto rosso non mancava mai. Dal momento in cui le cose sono andate male mi hanno liquidato in pochi minuti. Parliamo di 23 anni di fiducia reciproca bancaria!!!
Equitalia già da circa 5 mesi incomincia ad aggredirmi, non ho più parole !!!!
A tal punto sono a richiederVi un parere.
Oggi non sono in grado di pagare detti debiti, spero che con un prossimo nuovo progetto imprenditoriale finanziato da un mio carissimo amico (che crede ancora nelle mie capacità)riesca ad onorare i mie debiti.
Per il momento ho dei risparmi (riserva di emergenza)che mi bastano per tamponare fino a quando non mi rimetto in carreggiata, che vorrei depositarli su un conto Svizzero. Posso incorrere in eventuali pignoramenti su detto conto svizzero da parte di Banche Italiane ed Equitalia avvalendosi delle leggi sopra menzionate?
RISPOSTA
La convenzione di Lugano del 1988 si applica in materia civile e commerciale: sono escluse dal suo campo di applicazione le problematiche fiscali (Equitalia), doganali ed amministrative. In particolare i fallimenti, i concordati ed altre procedure affini.
Prima di ogni altra considerazione di diritto internazionale, andrebbe comunque semplicemente considerato che per ottenere il pignoramento di un conto corrente il creditore deve conoscere presso quale istituto bancario il debitore abbia aperto il conto corrente.
In tal senso, più che della convenzione di Lugano del 1988, dovrebbe preoccuparsi del recente accordo Italia Svizzera che, a partire dal 2018, consentirà all’Agenzia delle entrate di conoscere tutti i dati dei conti correnti, detenuti da italiani, presso banche svizzere.
29 Febbraio 2020 - Annapaola Ferri
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