Recupero di un credito non rimborsato a Fiditalia – L’addetto si presenta a casa del debitore senza un preventivo accordo


L'addetto al recupero crediti domiciliare può presentarsi a casa del debitore solo dopo aver concordato un appuntamento.





Ho un debito con Fiditalia per delle rate di una macchina: mi trovo in difficoltà economica quindi sono scadute diverse rate, circa 4000 euro. Mi hanno mandato la lettera dicendo che li vogliono tutti e poi mi hanno mandato un recupero crediti che vuole io firmi le cambiali e per parlare con me ha citofonato a casa mia più volte, nonostante io gli risponda anche al telefono. Ma lo può fare? Ma perché poi?

L’addetto al recupero crediti domiciliare può presentarsi a casa del debitore solo dopo aver concordato un appuntamento.

Di seguito le linee guida finalizzate ad evitare contatti non desiderati e non concordati, telefonici e/o domiciliari, con gli addetti al recupero crediti, partendo dal legittimo presupposto che le ordinarie vie di comunicazione che il creditore dispone per poter interagire con il debitore, benché inadempiente, sono quelle fornite dalla raccomandata postale con Avviso di Ricevimento (AR).

Innanzitutto va precisato che, in sede di puntuale interpretazione della normativa vigente, la circolare diramata il 9 agosto 2012 dal Ministero dell’Interno e avente ad oggetto Agenzie di recupero crediti per conto di terziChiarimenti in ordine ai rappresentanti in licenza ed all’elenco degli operatori esattoriali precisa, che, una volta espletati con esito positivo gli accertamenti di rito per ogni singolo addetto al recupero crediti indicato dal titolare della licenza (accertamenti finalizzati ad un’attenta e minuziosa verifica dei requisiti di onorabilità e professionalità di ciascuno), venga rilasciata una copia conforme ed aggiornata dell’elenco degli operatori esattoriali, che deve essere allegata alla licenza dell’agenzia di recupero crediti per conto della quale essi svolgono l’attività.

Inoltre, per svolgere la propria attività, le imprese specializzate nel recupero stragiudiziale dei crediti devono possedere la licenza di cui al testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (TULPS) che è rilasciata dal Questore e vale per tutto il territorio nazionale.

In particolare, l’articolo 115 del TULPS (Regio Decreto 773/1931) dispone, fra l’altro che il titolare della licenza è, comunque, tenuto a comunicare preventivamente all’ufficio competente al rilascio della stessa l’elenco dei propri dipendenti, indicandone il rispettivo ambito territoriale, ed a tenere a disposizione degli ufficiali e agenti di pubblica sicurezza il registro delle operazioni. I dipendenti e i funzionari (specie quelli incaricati delle visite domiciliari all’esterno della sede societaria) sono tenuti ad esibire copia della licenza ad ogni richiesta degli ufficiali e agenti di pubblica sicurezza ed a fornire alle persone con cui trattano compiuta informazione della propria qualità e dell’agenzia per la quale operano.

In pratica, per porre fine alle continue, indesiderate e spesso offensive, telefonate o visite degli addetti al recupero crediti, il debitore vessato può, fra l’altro, segnalare al Questore la società per cui tali soggetti operano. In particolare, in occasione di visite domiciliari non concordate da parte di un operatore esattoriale di recupero crediti (visite che violano oltre misura il diritto alla privacy del debitore) nulla vieta di chiedere l’intervento della forza pubblica perché proceda alla verifica della inclusione del molestatore nell’elenco degli operatori della società di recupero crediti per la quale egli svolge l’attività.

Infine, se proprio non si vuole chiedere l’assistenza a pagamento di un avvocato per procedere con una querela di parte contro il sedicente esattore che effettua la visita domiciliare o il rappresentante legale della società di recupero crediti per la quale questi svolge l’attività (nella denuncia è necessario misurare con cura le parole, onde evitare possibili ripercussioni per calunnia dalla controparte), può essere presentato un semplice esposto, sempre al più vicino posto della Polizia di Stato (o stazione dei Carabinieri).

L’esposto è l’atto con cui si richiede l’intervento dell’Autorità di Pubblica Sicurezza in caso di dissidi tra privati da una delle parti coinvolte: a seguito della richiesta d’intervento l’ufficiale di Pubblica Sicurezza invita le parti in ufficio per tentare la conciliazione e redigere un verbale. Se dai fatti si configura un reato, l’Ufficiale di polizia deve informare l’Autorità giudiziaria, se il fatto è perseguibile d’ufficio. Se si tratta di delitto perseguibile a querela di parte può, a richiesta, esperire un preventivo componimento della vertenza, senza che ciò pregiudichi il successivo esercizio del diritto di querela. In sostanza, l’esposto è la segnalazione che il cittadino fa all’autorità giudiziaria per sottoporre alla sua attenzione fatti di cui ha notizia, affinché valuti se ricorre un’ipotesi di reato.

4 Gennaio 2023 · Ludmilla Karadzic


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