Recupero del corrispettivo dovutomi avendo rimesso a nuovo una vecchia FIAT 500 – Il diritto di ritenzione del veicolo riparato





Decreto ingiuntivo, recupero crediti





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Sono un carrozziere e nel 2015 ho rimesso a nuovo una vecchia fiat 500: il cliente mi ha dato piccoli acconti di cui l’ultimo nel marzo 2016. Non ho mai emesso documento fiscale in quanto non ho ricevuto altri soldi. A dicembre 2019 mando una prima raccomandata, ma nulla di fatto. A dicembre 2020 mando una seconda raccomandata: il cliente si è fatto sentire prendendo tempo.
la mia domanda è: non avendo emesso ancora fattura, ma solo un preventivo, che tempi ho perchè il mio credito non si prescriva?.

Senza scomodare la possibile eccezione di prescrizione presuntiva opposta dal debitore inadempiente (articolo 2959 del codice civile), Lei ha dieci anni di tempo dall’ultima comunicazione di rivendicazione del credito insoluto inviata al debitore con raccomandata AR, per chiedere al giudice un decreto ingiuntivo emesso nei confronti del debitore inadempiente, ma non è questo il suo problema: l’articolo 633 del codice di procedura civile stabilisce che, per chiedere un decreto ingiuntivo (ovvero un decreto in cui il giudice ingiunge al debitore di saldare quanto dovuto) il creditore insoddisfatto deve esibire una prova scritta.

Il successivo articolo 634 del codice di procedura civile precisa che per prova scritta deve intendersi una scrittura privata (nella fattispecie un accordo sottoscritto da entrambe le parti in cui si pattuisce il corrispettivo promesso dal proprietario della FIAT 500 a fronte dei servizi elencati e resi dal titolare dell’officina di autocarrozzeria).

Per il tipo di attività (che deve necessariamente essere contabilizzata dal punto di vista fiscale) costituiscono prova scritta del credito gli estratti autentici delle scritture contabili, in parole povere una fattura emessa sulla quale siano state pagate l’IVA e l’IRPEF anche se l’importo fatturato non è stato ancora riscosso.

Non disponendo di una scrittura privata, lei immagina ancora possibile (almeno da quel che scrive) emettere fattura , con il rischio tuttavia, che il debitore inadempiente potrebbe eccepire la circostanza (ai fini fiscali) di una fatturazione ritardata rispetto ai tempi previsti dalla legge oppure, il che è peggio per lei, il debitore inadempiente potrebbe opporsi alla richiesta di decreto ingiuntivo dimostrando, attraverso testimonianze o altre prove documentali, che alla data (differita di qualche anno rispetto a quella effettiva) di fatturazione, la Fiat 500 si trovava altrove, non era stata nei giorni immediatamente precedenti soggetta a fermo tecnico in officina, era stata addirittura ceduta a terzi o anche semplicemente che gli interventi effettuati non erano recenti così come la fattura (postdatata) avrebbe voluto dimostrare.

Insomma, lei non ha alcuna prova di aver diritto al corrispettivo per il lavoro di carrozzeria effettuato sul veicolo. Non le resta che sperare nel buon cuore del proprietario, debitore inadempiente.

La prossima volta che si ritrova in una situazione simile, si ricordi dell’articolo 1152 del codice civile (Diritto di ritenzione) secondo il quale, per quanto le possa interessare, il carrozziere che riceve un veicolo per sottoporlo a riparazione su richiesta del proprietario, può ritenere il veicolo riparato finché non gli siano state corrisposte le indennità dovute.

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11 Gennaio 2021 · Giorgio Valli

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