Recupero crediti: come presentare una domanda di accordo a saldo stralcio per ottenere cancellazione dalla Centrale Rischi CRIF


Cancellazione nominativo debitore dalle centrali rischi private o Sistemi di Informazioni Creditizie - SIC, centrale rischi CRIF





Anni fa, ingenuamente, ho firmato come coobbligato per un prestito ad un parente, che dopo un certo numero di rate non ha più pagato. Ora sono nella necessità di dovere accedere ad un mutuo ed essendo, come intuibile, nel CRIF, non lo posso fare.

Vorrei fare una proposta a stralcio alla società di recupero crediti a cui è stato ceduto il credito stesso dalla finanziaria originaria, ma non posso sicuramente pagare l’importo completo.

Vorrei provare ad offrire un 30% (che corrisponderebbe circa a 3000 euro) metà subito e metà in 12 rate. Sarebbe necessario che però la liberatoria mi fosse concessa subito. Secondo la vostra esperienza, sarebbe possibile l’accettazione di una domanda siffatta?

Di come procedere al perfezionamento, con la società cessionaria del credito rimasto inadempiuto e per il quale risulta coobbligato, di un accordo transattivo a saldo stralcio, sarà forse il caso di parlarne in un altro, successivo, intervento.

Perché, se l’unica esigenza che la spinge all’accordo transattivo a saldo stralcio è quella di ottenere la cancellazione dalla Centrale Rischi di Intermediazione Finanziaria (CRIF) in cui lei risulta censito per poter stipulare un mutuo, siamo sulla strada sbagliata.

Il suo nominativo verrà automaticamente cancellato dalla centrale rischi CRIF non appena saranno passati tre anni dalla data in cui avrebbe dovuto essere pagata l’ultima rata del prestito non rimborsato.

Il pagamento a saldo stralcio alla società cessionaria del credito inadempiuto, non anticiperà di un secondo la data della cancellazione.

Se lei, invece, confida, nel frattempo che fossero maturati i termini di cancellazione, in una annotazione a margine della segnalazione ove si evincesse l’avvenuto pagamento del debito (seppure parziale ed in ritardo) in modo da poter accedere ad un mutuo ipotecario, è ancora in errore.

Le società di recupero crediti non possono accedere, nella quasi totalità dei casi, alla modifica delle posizioni debitorie censite in CRIF di cui sono cessionarie (anche con semplici annotazioni a margine) dal momento che esse non erogano prestiti e non hanno alcun interesse a partecipare (a pagamento) ad un Sistema di Informazioni Creditizie (SIC).

E, paradossalmente, se la società cessionaria del suo credito potesse apportare l’annotazione a margine di avvenuto pagamento a saldo stralcio dell’esposizione debitoria in commento (come sarebbe accaduto nel caso in cui il credito non fosse stato ceduto, ma fosse rimasto a carico del creditore originario), ciò non farebbe altro che prolungare di un altro triennio la presenza in CRIF della segnalazione che la riguarda.

Senza contare il fatto che la banca, comunque, non le concederebbe il mutuo in assenza di garanzie e/o fideiussioni prestate da terzi.

16 Aprile 2018 · Ornella De Bellis


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