Recupero crediti che non ritiene di non dover giustificare documentalmente l’importo preteso


Comunicazione cessione credito, estratto conto cronologico, recupero crediti





Tempo fa siamo stati contattati da un sedicente agente stragiudiziale per un debito non estinto: noi rifiutiamo di pagare senza prima avere un documento che attesti perché la cifra ammonterebbe a questo. Loro insistono che non sono tenuti e che noi abbiamo questo conto. Cosa possiamo fare?

A parte il roboante titolo di agente stragiudiziale con cui si è presentato il signore, siamo di fronte ad un semplice (quanto ignorante) addetto al recupero crediti da call center: la richiesta del debitore che pretende di sapere come dal debito iniziale si sia giunti alla cifra pretesa (gravata da spese, oneri ed interessi che vanno comunque contabilizzati nel dettaglio) è pienamente legittima. Non solo: il debitore ha altresì diritto di sapere chi sia il soggetto giuridico che pretende il pagamento: in altre parole, deve essere esibita al debitore una lettera di cessione del credito o almeno di affidamento della sua riscossione coattiva. Il debitore, infatti, non può certamente pagare al primo che lo contatta al telefono e gli chiede soldi: in un contesto regolamentato da norme, che non sia quello dell’estorsione aggravata e continuata, l’attività di recupero crediti non si svolge come il sedicente agente stragiudiziale presumo immagini.

Il suggerimento è quello di ignorare, al momento, la richiesta avanzata telefonicamente. Al primo sollecito di pagamento, pervenuto con raccomandata AR, si dovrà rispondere al mittente, e sempre via raccomandata, dichiarandosi disponibili a saldare quanto dovuto appena dopo che saranno stati fatti pervenire al debitore obbligato un dettagliato estratto conto cronologico dell’evoluzione debitoria, partendo dal capitale originariamente dovuto fino a quello attualmente preteso; nonché l’attestato di cessione del credito (da creditore originario a cessionario) affinchè al debitore sia provato che chi avanza la pretesa ne ha pieno titolo.

22 Novembre 2018 · Annapaola Ferri


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