Io e le mie due sorelle abbiamo perso nostro padre che è deceduto: era sposato in comunione dei beni, e abbiamo scoperto che la sua giovane moglie ha investito tutti i soldi della famiglia, ovviamente anche quelli di nostro padre, presso un promotore finanziario di una banca che lei conosce, e quindi adesso ha tutto in mano lei nella sua banca a nome suo e non ci fa vedere nessun rendiconto, e dice solo che ha fatto degli investimenti.
Noi tre abbiamo chiesto alla banca informazioni per il 50% degli investimenti che va nella successione ereditaria in quanto sono acquisti fatti nel matrimonio caduti in comunione, e quindi sono soldi anche di nostro padre, ma la banca dice che per questioni di privacy ci sono problemi a rilasciare le informazioni, e che rispondono solo a un avvocato o se una sentenza li obbliga, e ci hanno detto tutto questo a voce dicendo che non possono metterlo per iscritto.
Abbiamo chiesto alla banca se accettando l’eredità con l’inventario forniscono le informazioni al notaio, e la banca ha detto che non lo sa; la nostra domanda quindi è: come facciamo a verificare l’entità della comunione dei beni che è sui conti della giovane moglie?
Il chiamato all’eredità ha il diritto di acquisire copia delle movimentazioni inerenti a tutte le operazioni del periodo rispetto al quale il richiedente sia concretamente interessato, nel rispetto del limite temporale decennale (Decisione Arbitro Bancario Finanziario 9794/2016).
Inoltre, le linee guida per trattamenti dati relativi al rapporto banca cliente, emanate dal Garante per la protezione dei dati personali con delibera 53/2007, prevedono, al punto 5.3 (Accesso ai dati di defunti), il diritto di accesso ai dati riferiti a persone decedute possa essere esercitato da chi ha un interesse proprio, o agisce a tutela dell´interessato o per ragioni familiari meritevoli di protezione legittimando i soggetti che si trovino in tali condizioni ad esercitare tale diritto in rapporto a dati personali (inclusi rapporti bancari e finanziari) riferibili al defunto. L´istituto di credito è quindi tenuto a comunicare ai soggetti indicati (in particolare al chiamato all’eredità), in modo chiaro e comprensibile informazioni riguardanti la consistenza patrimoniale del defunto, le movimentazioni bancarie, i saldi riferiti ai depositi “al portatore”, anche se estinti da terzi successivamente al decesso, nonché la data in cui è stata disposta l´estinzione del conto o il trasferimento del saldo ad altro conto (Ancora, decisione Arbitro Bancario Finanziario 9794/2016).
Il chiamato all’eredità, pertanto, è legittimato ad esercitare il diritto di accesso anche in relazione ai rapporti bancari e finanziari riferibili al defunto; l’istituto di credito che ha ricevuto la richiesta è tenuto a comunicare, in modo chiaro e comprensibile, informazioni riguardanti la consistenza patrimoniale del defunto, le movimentazioni bancarie, i saldi riferiti ai depositi al portatore, anche se estinti da terzi successivamente al decesso, nonché la data in cui è stata disposta l’estinzione del conto o il trasferimento del saldo ad altro conto a maggior ragione qualora si tratti di ricostruire una situazione pregressa ignota al successore e della quale non è stato parte (Cassazione 4598/1997).
Con il certificato di matrimonio è possibile attestare alla banca il regime patrimoniale di comunione dei beni dei coniugi, per poter accedere alle informazioni di interesse: la richiesta di estratto di matrimonio può essere presentata al comune presso il quale sono state celebrate le nozze. Se sull’atto non vi sono annotazioni, ciò significa che i coniugi sono sposati in regime di comunione legale dei beni.
7 Novembre 2019 · Carla Benvenuto
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