Accesso ai rapporti finanziari del defunto intestati al coniuge in comunione dei beni





Il chiamato all’eredità ha il diritto di acquisire copia delle movimentazioni inerenti al defunto nel limite temporale decennale





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Io e le mie due sorelle abbiamo perso nostro padre che è deceduto: era sposato in comunione dei beni, e abbiamo scoperto che la sua giovane moglie ha investito tutti i soldi della famiglia, ovviamente anche quelli di nostro padre, presso un promotore finanziario di una banca che lei conosce, e quindi adesso ha tutto in mano lei nella sua banca a nome suo e non ci fa vedere nessun rendiconto, e dice solo che ha fatto degli investimenti.

Noi tre abbiamo chiesto alla banca informazioni per il 50% degli investimenti che va nella successione ereditaria in quanto sono acquisti fatti nel matrimonio caduti in comunione, e quindi sono soldi anche di nostro padre, ma la banca dice che per questioni di privacy ci sono problemi a rilasciare le informazioni, e che rispondono solo a un avvocato o se una sentenza li obbliga, e ci hanno detto tutto questo a voce dicendo che non possono metterlo per iscritto.

Abbiamo chiesto alla banca se accettando l’eredità con l’inventario forniscono le informazioni al notaio, e la banca ha detto che non lo sa; la nostra domanda quindi è: come facciamo a verificare l’entità della comunione dei beni che è sui conti della giovane moglie?

Il chiamato all’eredità ha il diritto di acquisire copia delle movimentazioni inerenti a tutte le operazioni del periodo rispetto al quale il richiedente sia concretamente interessato, nel rispetto del limite temporale decennale (Decisione Arbitro Bancario Finanziario 9794/2016).

Inoltre, le linee guida per trattamenti dati relativi al rapporto banca cliente, emanate dal Garante per la protezione dei dati personali con delibera 53/2007, prevedono, al punto 5.3 (Accesso ai dati di defunti), il diritto di accesso ai dati riferiti a persone decedute possa essere esercitato da chi ha un interesse proprio, o agisce a tutela dell´interessato o per ragioni familiari meritevoli di protezione legittimando i soggetti che si trovino in tali condizioni ad esercitare tale diritto in rapporto a dati personali (inclusi rapporti bancari e finanziari) riferibili al defunto. L´istituto di credito è quindi tenuto a comunicare ai soggetti indicati (in particolare al chiamato all’eredità), in modo chiaro e comprensibile informazioni riguardanti la consistenza patrimoniale del defunto, le movimentazioni bancarie, i saldi riferiti ai depositi “al portatore”, anche se estinti da terzi successivamente al decesso, nonché la data in cui è stata disposta l´estinzione del conto o il trasferimento del saldo ad altro conto (Ancora, decisione Arbitro Bancario Finanziario 9794/2016).

Il chiamato all’eredità, pertanto, è legittimato ad esercitare il diritto di accesso anche in relazione ai rapporti bancari e finanziari riferibili al defunto; l’istituto di credito che ha ricevuto la richiesta è tenuto a comunicare, in modo chiaro e comprensibile, informazioni riguardanti la consistenza patrimoniale del defunto, le movimentazioni bancarie, i saldi riferiti ai depositi al portatore, anche se estinti da terzi successivamente al decesso, nonché la data in cui è stata disposta l’estinzione del conto o il trasferimento del saldo ad altro conto a maggior ragione qualora si tratti di ricostruire una situazione pregressa ignota al successore e della quale non è stato parte (Cassazione 4598/1997).

Con il certificato di matrimonio è possibile attestare alla banca il regime patrimoniale di comunione dei beni dei coniugi, per poter accedere alle informazioni di interesse: la richiesta di estratto di matrimonio può essere presentata al comune presso il quale sono state celebrate le nozze. Se sull’atto non vi sono annotazioni, ciò significa che i coniugi sono sposati in regime di comunione legale dei beni.

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7 Novembre 2019 · Carla Benvenuto

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