L’articolo 4 (Patto per il lavoro e Patto per l’inclusione sociale), comma 2 del decreto legge 4/2019 (Disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni), stabilisce che sono tenuti agli obblighi di cui al presente articolo tutti i componenti il nucleo familiare che siano maggiorenni, non già occupati e non frequentanti un regolare corso di studi.
Nel concetto di regolare corso di studi, l’ANPAL (Agenzia Nazionale Politiche Attive Lavoro) precisa che possono essere incluse le casistiche seguenti:
a) l’iscrizione e regolare frequenza ad una scuola secondaria superiore di secondo grado (licei, Istituti tecnici, Istituti professionali, Istituti d’arte, Istituti magistrali);
b) l’iscrizione e regolare frequenza ad un corso di istruzione e formazione professionale o istruzione e formazione tecnica superiore (IeFP, IFTS);
c) l’iscrizione ad un corso istruzione terziaria (laurea, ITS);
d) l’iscrizione ad un corso di specializzazione (master) o di dottorato. Con riferimento agli iscritti a un corso di laurea, di specializzazione o dottorato, possono essere considerati regolari gli studenti iscritti da un numero di anni pari o inferiore alla durata normale del corso di studi, aumentata di un anno (fuori corso).
26 Gennaio 2022 · Genny Manfredi