DOMANDA
Ho aderito alla pace fiscale nel 2019 ma non so se sono in regola per beneficiare della scadenza che è stata prorogata dal decreto legge sostegni.
Avete informazioni in merito?
RISPOSTA
Possono usufruire dei tempi lunghi e dei benefici collegati alla pace fiscale i contribuenti che sono in regola con i pagamenti del 2019.
Per quanto riguarda il pagamento delle rate del 2020 la scadenza è differita al 31 luglio 2021, che cade di sabato: considerando i 5 giorni di tolleranza, il termine ultimo slitta al 6 agosto.
Entro il 31 luglio 2021 andranno corrisposte integralmente:
le rate della rottamazione ter delle cartelle e della “Definizione agevolata delle risorse UE”, scadute il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre 2020;
le rate del saldo e stralcio scadute il 31 marzo e il 31 luglio 2020.
La scadenza per il pagamento delle rate del 2021, invece, slitta al 30 novembre, ma vanno sempre tenuti in considerazione i 5 giorni di tolleranza (il termine ultimo quindi slitta al 6 dicembre).
Entro tale data vanno corrisposte:
le rate della rottamazione-ter e della “Definizione agevolata delle risorse UE”, scadute il 28 febbraio, il 31 maggio e il 31 luglio 2021;
le rate del saldo e stralcio scadute il 31 marzo e il 31 luglio 2021.
In generale, chi non rispetta le scadenze della pace fiscale va incontro a due conseguenze:
si decade dai benefici previsti dalla rottamazione ter e del saldo e stralcio, quindi il debito non potrà essere dilazionato;
l’Agenzia delle Entrate-Riscossione metterà in atto le azioni di recupero.
Ci si trova in queste due situazioni non solo in caso di rata non pagata, ma anche con versamento in ritardo o insufficiente.
30 Marzo 2021 - Andrea Ricciardi
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