DOMANDA
Causa temporanea situazione di difficoltà, non sono riuscito a pagare 3 rate di un prestito di 3000 euro il cui residuo è di circa 2000: ovviamente mi stanno tampinando i recuperi crediti, ma prima di fine luglio non posso fare pagamenti, e comunque non riuscirò a mettermi in pari. Cosa posso fare? Dopo quante rate si decade dal beneficio del termine e viene avviata azione esecutiva di pignoramento? Grazie a chi risponderà.
RISPOSTA
L’articolo 40 (Estinzione anticipata e risoluzione del contratto) dal Testo Unico Bancario (TUB) stabilisce, al comma secondo, che la banca può invocare come causa di risoluzione del contratto il ritardato pagamento quando lo stesso si sia verificato almeno sette volte, anche non consecutive. A tal fine costituisce ritardato pagamento quello effettuato tra il trentesimo e il centottantesimo giorno dalla scadenza della rata.
Pertanto, per evitare la risoluzione del contratto, entro il mese di giugno il debitore dovrebbe mettersi in pari, e, dunque, aver pagato tutte e tre le rate scadute e tutte le rate in scadenza, considerato che quando si saltano alcune rate, la rata pagata in occasione della successiva scadenza va sempre a compensare la più vecchia fra quelle già scadute e non pagate.
Dunque, non riuscendo entro il mese di giugno ad aver pagato tutte le sei rate precedenti, pur versando nei termini la rata di luglio, il debitore si troverà con sette ritardi accumulati (e tre rate insolute, ovvero saltate del tutto) il che causerà la Decadenza dal Beneficio del Termine (DBT) con la risoluzione del contratto di prestito e l’intimazione, da parte del creditore, di saldare in un’unica soluzione – di solito entro 10 giorni – le 3 rate scadute che mancano all’appello, naturalmente gravate dagli interessi moratori, nonché il debito residuo. In caso di inadempimento, verrà attivata la procedura di pignoramento con la notifica prima del titolo esecutivo e poi del precetto.
1 Luglio 2024 - Ludmilla Karadzic
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