DOMANDA
Sotto consiglio del nostro avvocato io e mia madre non stiamo ritirando le raccomandate intestate a mio padre defunto da più di un anno: io e mia figlia abbiamo rinunciato all’eredità: mia madre ha accettato con beneficio di inventario.Mia madre è esente dalla dichiarazione di successione, visto che nell’asse ereditario non c’erano beni immobili e l’attivo ereditario era inferiore al milione di euro.Presentato denuncia dei redditi di mio padre fatta da mia madre e Fatto tutto l’iter dell’inventario, venduto i beni di mio padre(con autorizzazione del giudice) e pagato alcuni debiti. (Non sono bastati per coprire tutti i debiti)L’agenzia delle entrate sicuramente sa che mio padre è morto, abbiamo mandato tramite la banca la raccomandata dell’esenzione alla successione, e sia l’inventario che le rinuncia sono stati registrati.Dobbiamo continuare a non ritirare le raccomandate intestate a mio padre?Il nostro avvocato ci ha consigliato di aspettare che arrivino a nome di mia madre con la dicitura “eredi di”.Queste raccomandate posso essere considerate nulle?Nell’attivo ereditario non c’è presente più nulla, mia madre ha pagato i creditori via via che si sono presentati, finendo tutto l’attivo.
RISPOSTA
Non potremmo certo discutere le indicazioni dell’avvocato, ma, a parte questo, siamo allineati con i consigli impartiti dal vostro legale: l’articolo 65 del Dpr 600/1973 stabilisce che gli eredi del contribuente devono comunicare all’ufficio delle imposte del domicilio fiscale del dante causa le proprie generalità e il proprio domicilio fiscale. La comunicazione può essere presentata direttamente all’ufficio o trasmessa mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, nel qual caso si intende fatta nel giorno di spedizione, ma tale obbligo è stato adempiuto sicuramente con la presentazione della dichiarazione dei redditi per conto del defunto effettuata dal coniuge superstite. Quindi, le uniche raccomandate da ritirare, a questo punto, devono essere solo quelle indirizzate all’erede con beneficio di inventario.Per Figlia e nipote del defunto, che hanno rinunciato all’eredità, anche le eventuali comunicazioni indirizzate agli eredi possono essere lascate in giacenza e non ritirate, considerando che il chiamato che rinuncia all’eredità non è erede.
30 Maggio 2024 - Simone di Saintjust
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