Decesso del coniuge in comunione dei beni ed obblighi fiscali del coniuge superstite





Il comproprietario superstite è solidalmente responsabile per le obbligazioni fiscali derivanti dal possesso degli immobili in comunione





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A giugno 2020 è morta mia suocera che era proprietaria di 8 appartamenti in comunione dei beni con suo marito. (A motivo di una truffa ne sono proprietari solo sulla carta, in realtà sono stati gestiti dal costruttore) negli ultimi anni non è stata pagata l’IMU su questi appartamenti. Mio marito, figlio unico a motivo di questo debito ha preferito rinunciare all’eredità. Mio suocero, 87 anni,non ha né accettato nè rifiutato l’eredità ma non ha neppure pagato la successione in quanto nulla tenente e vive di pensione minima. Oggi sono arrivati gli avvisi di due raccomandate una intestata a mio suocero l’altra intestata agli eredi.
Ho trovato questo su internet

Diverso è il caso se la raccomandata viene indirizzata direttamente agli eredi. A questo punto, le ipotesi che possono verificarsi sono due:
* la raccomandata è genericamente e impersonalmente indirizzata a tutti gli eredi. In tal caso, sulla busta ci sarà scritto «Eredi del sig…», senza indicare i loro nomi. Tale notifica è valida nei confronti dei soli eredi (e non dei chiamati all’eredità) solo se: a) effettuata all’ultima residenza del soggetto defunto; b) consegnata entro massimo 1 anno dal decesso. La notifica effettuata impersonalmente agli eredi oltre un anno dal decesso non ha invece alcun valore né per gli eredi, né per i chiamati all’eredità, e pertanto non deve essere per forza ritirata;
* la raccomandata viene indirizzata a ciascun erede, con l’indicazione del nome e cognome di questi sulla busta. In tal caso, la notifica è valida solo se: a) il destinatario è effettivamente erede e non ancora un semplice chiamato all’eredità; b) effettuata all’indirizzo di residenza di ogni erede.

Perciò avremmo deciso di non ritirare quella indirizzata “agli eredi”. Ma che fare con quella indirizzata a mio suocero ( nome e cognome)?
Inoltre mio suocero non avendo accettato l’eredità ( dovrebbero esserci 10 anni di tempo per esprimersi) è erede o chiamato all’eredità? E deve ritirare per forza la raccomandata?
Cosa succederà dopo?
Grazie

Va innanzitutto precisato che il comproprietario superstite, in comunione, è solidalmente responsabile per tutte le obbligazioni fiscali derivanti dal possesso degli immobili nel periodo precedente il decesso dell’altro comunista.

Ai sensi dell’articolo 1292, l’obbligazione è in solido quando più debitori sono obbligati tutti per la medesima prestazione, in modo che ciascuno può essere costretto all’adempimento per la totalità.

Dal momento del decesso si aprono, invece, tre scenari:

1) il comproprietario superstite accetta l’eredità e continua ad essere il referente per il pagamento della totalità dei tributi, passati e futuri, connessi alla proprietà degli immobili;

2) il comproprietario superstite rinuncia all’eredità e chiede la divisione della comunione: ed allora sarà obbligato solo per il 50% degli importi relativi ai tributi connessi alla comproprietà degli immobili per le annualità successive a quella in cui è avvenuto il decesso del coniuge;

3) il comproprietario superstite rinuncia all’eredità, chiede la divisione della comunione e vende le quote di comproprietà che gli spettano: così non sarà più obbligato al pagamento, anche in quota, degli importi dei tributi relativi alle annualità successive a quella in cui è avvenuto il decesso del coniuge e connessi alla comproprietà degli immobili.

E’ perfettamente inutile, pertanto, non ritirare le raccomandate inviate al comproprietario superstite. Anche il figlio dei coniugi in comunione dei beni, farebbe bene a ritirare le raccomandate a lui inviate, comunicando al mittente che egli ha rinunciato all’eredità. Eviterà così noie future.

Per quanto riguarda, invece, il comproprietario superstite non vedo dove stia il problema: possiede 8 immobili in comunione con la defunta per i quali svolge il ruolo di prestanome: percepisce una pensione minima che è impignorabile. Se non paga le imposte dovute, gli espropriano le case, per cui il pagamento delle imposte è un problema esclusivo dell’effettiva proprietà.

STOPPISH

26 Ottobre 2021 · Chiara Nicolai

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