Quota pignorabile della pensione – Due prelievi per pignoramento sullo stesso rateo


Pignoramento pensione





Sono titolare di una pensione di invalidità, unico mio reddito, lorda di mille e 700 euro: togliendo le tasse e una cessione del quinto di 400 euro, restano mille e 100 euro. A questo totale vengono sottratti due importi per pignoramento con sentenza e piano di recupero: uno di 250 euro e uno di 105 euro.

Vorrei sapere se è legale che questi due pignoramenti vengono detratti per tali importi, visto l’articolo 13 del decreto legge 83/2015.

La pensione di invalidità e l’indennità di accompagnamento sono impignorabili in quanto hanno natura di sussidio e, pertanto, rientrano nelle previsioni dell’articolo 545 del codice di procedura civile laddove dispone che non possono essere pignorati crediti aventi per oggetto sussidi di grazia o di sostentamento a persone comprese nell’elenco dei poveri, oppure sussidi dovuti per maternità, malattie o funerali da casse di assicurazione, da enti di assistenza o da istituti di beneficenza.

Tuttavia, non credo che la sua sia una pensione di invalidità (o, almeno, non lo sia del tutto), dal momento che percepisce 1500 euro (comprensivi del prelievo destinato al rimborso per cessione del quinto), rateo troppo alto per una pensione esclusivamente erogata per invalidità civile.

L’articolo 13 del decreto legge 83/2015 ha modificato l’articolo 545 del codice di procedura civile stabilendo che le somme da chiunque dovute a titolo di pensione, di indennità che tengono luogo di pensione o di altri assegni di quiescenza, non possono essere pignorate per un ammontare corrispondente alla misura massima mensile dell’assegno sociale, aumentato della metà. La parte eccedente tale ammontare è pignorabile nei limiti del 20%.

Ora, a partire da gennaio 2019, l’importo massimo dell’assegno sociale ammonta a 458 euro: la pensione, dunque, potrà essere pignorata presso l’INPS, solo per l’importo eccedente 687 euro, dal momento che il minimo vitale è pari all’importo massimo dell’assegno sociale aumentato della metà.

Probabilmente, il pignoramento è stato disposto prima del 2015 (il decreto legge 83/2015 non è retroattivo) e, tuttavia, sarebbe piuttosto da capire come possano contemporaneamente sussistere due pignoramenti sulla stessa pensione: é verosimile, anche se lei nulla scrive al riguardo, che i due pignoramenti siano riconducibili a escussione coattiva di crediti di natura diversa (ordinaria, esattoriale, alimentare).

10 Aprile 2019 · Tullio Solinas


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