Quali rischi può comportare una quietanza liberatoria rilasciata dal creditore senza alcun riferimento al debito rinunciato ex articolo 1236 del codice civile?


Accordo a saldo stralcio e debito rinunciato





Ho letto varie volte in questo Forum che è necessario richiedere, dopo aver pagato, la liberatoria facendo riferimento a un articolo del codice civile (che ora non ricordo) citando il quale la banca titolare del credito dichiara di rinunciare alla differenza fra quanto pagato e quanto dovuto.

Se la Banca non rilascia la liberatoria in questo modo cosa comporta nei miei confronti? Il debito è comunque saldato totalmente e io non rischio di ricevere da qualcun altro richieste di pagamento della differenza? L’unica cosa che può succedere è che la posizione rimanga in Banca d’Italia e nelle varie Banche dati private?

Per esempio, io ho accettato di pagare 10.000 in luogo dei 20.000 (debito originario), la segnalazione in crif e banca d’Italia è stata fatta a dicembre 2016, quindi se la Banca rilascia una liberatoria con solo l’indicazione del pagamento della metà dell’importo totale, io non potrò chiedere la cancellazione per 5 anni dal 2016 (quindi nel 2021) però non rischierò che a qualcun altro venga ceduto il restante debito di 10.000 euro. E’ corretto? Grazie, spero di essere riuscito a spiegarmi. Cordiali saluti

Come sappiamo, la segnalazione in centrale rischi di un credito non saldato nei termini contrattualmente previsti, viene automaticamente cancellata dal gestore della banca dati decorsi 36 mesi dalla data di scadenza del contratto di prestito (scadenza dell’ultima rata prevista dal piano di ammortamento) o dalla data in cui è risultato necessario l’ultimo aggiornamento dei dati negativi (avvenuto a seguito di successivi accordi o altri eventi rilevanti relativi al rimborso).

Quando l’accordo transattivo a saldo stralcio viene concluso con il creditore originario o con una società cessionaria abilitata a segnalare l’aggiornamento nella centrale rischi, il nominativo del debitore può essere censito ancora per tre anni dalla data di ultima segnalazione e, comunque, per non più di cinque anni dalla data di prima segnalazione.

E’ sotto questo aspetto che può essere utile, al debitore, disporre di una quietanza liberatoria che faccia esplicitamente riferimento al debito rinunciato, con cui, cioè, il creditore rinuncia esplicitamente al debito residuo ex articolo 1236 del codice civile.

Infatti nel periodo successivo all’accordo a saldo stralcio e fino alla cancellazione automatica della posizione, la segnalazione di aggiornamento recepita del gestore della centrale rischi riporta sempre l’indicazione della debenza relativa alla differenza tra importo dovuto e importo corrisposto dal debitore. Se, invece, il debitore dispone di una quietanza liberatoria in cui il creditore dichiara esplicitamente di rinunciare al debito residuo ex articolo 1236 del codice civile, il debitore può pretendere, dal gestore della centrale rischi (esibendo la quietanza liberatoria in cui si attesta la rinuncia al debito residuo), che la posizione censita che lo riguarda non faccia alcun riferimento al debito residuo (fra le altre, si consulti decisione Arbitro Bancario Finanziario 6751/13). Non si tratta di un dettaglio, dal momento che in fase istruttoria, rilevare in centrale rischi la regolarizzazione, seppure dopo la scadenza contrattuale, di un debito pregresso rimborsato completamente senza alcun debito residuo, può discriminare fra la concessione o il diniego di un prestito successivamente richiesto dal soggetto censito.

Dunque, l’esigenza di far riferimento, nella quietanza liberatoria, al debito rinunciato dal creditore ex articolo 1236 del codice civile non riguarda assolutamente il rischio di una richiesta di pagamento del debito residuale avanzata successivamente dallo stesso creditore, se nell’attestato di pagamento è comunque specificato che il creditore si dichiara soddisfatto di quanto ricevuto; ma riveste importanza per quanto attiene il contenuto della segnalazione aggiornata in centrale rischi che permarrà fino alla scadenza dei termini di conservazione della stessa.

27 Gennaio 2019 · Ornella De Bellis


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