Quesito sulla Raccomandata di Avvenuto Deposito


La procedura di notifica del verbale di multa, così come lei riferisce essere stata effettuata, viola tutte le norme di legge.





L’anno scorso ho ricevuto una cartella-esattoriale di 800 euro, mi sono accorto che l’infrazione al c.d.s. art. 126 bis era stato notificato, seppur di 33 giorni, al mio vecchio indirizzo.

Inoltre la raccomandata di avvenuto deposito è stata lasciata ad un militare di guardia in caserma. Ho estratto copia delle notifiche tramite posta e vigili urbani sulla relata era scritto, che la RACC. DI AVVENUTO DEPOSITO ERA STATA LASCIATA AL PIANTONE, ora mi chiedo e’ regolare omettere il nome e cognome???

Di fatto il 126 bis e’ stato notificato (secondo l’art. 140 c.p.c.) al mio vecchio indirizzo e la racc. per avvenuto deposito lasciata ad un collega di guardia ed io non so chi sia!!

Mi potete dire se e’ regolare grazie

La procedura di notifica del verbale di multa, così come lei riferisce essere stata effettuata, viola tutte le norme di legge.

Potrà, volendolo, presentare opposizione.

L’opposizione ex art. 615 c.p.c.

L’opposizione all’esecuzione è, il rimedio processuale da adottare quando l’opponente o contesta l’illegittimità della iscrizione al ruolo per omessa notifica della stessa cartella, e quindi per la mancanza di un titolo legittimante l’iscrizione al ruolo (quindi anche l’inesistenza del titolo per mancata notifica di un verbale di violazione al codice della strada n.d.r.) o adduce fatti estintivi sopravvenuti alla formazione del titolo esecutivo, come, ad esempio, la prescrizione maturata dopo l’irrogazione della sanzione o il pagamento di quest’ultima.

Con la conseguenza che se il ricorso a cartella esattoriale  riguardante violazioni al codice della strada è esperito prima dell’inizio dell’esecuzione, giudice competente deve ritenersi, in applicazione del criterio dettato dall’art. 615, primo comma, c.p.c., quello ritenuto idoneo dal legislatore a conoscere della sanzione, cioè quello stesso indicato dalla legge come competente per l’opposizione al provvedimento sanzionatorio.

E quindi, in caso di sanzioni amministrative pecuniarie conseguenti a violazioni del codice della strada, il ricorso a cartella esattoriale piò essere proposto al giudice di pace. Non sussistono termini dalla data di notifica della cartella esattoriale stessa.

L’opposizione agli atti esecutivi (ex art. 617 c.p.c.)

L’opposizione agli atti esecutivi, ai sensi dell’art. 617 c.p.c., deve essere attivata (nel termine di 20 giorni dalla notifica della cartella) nel caso in cui si contesti da parte dell’interessato la ritualità formale della cartella esattoriale o si adducano vizi di forma del procedimento di esecuzione esattoriale, compresi i vizi strettamente attinenti la notifica della cartella o quelli riguardanti i successivi avvisi di mora.

3. Ricorso a cartella esattoriale originata da multe

Alla luce di numerose sentenze di Cassazione e tenuto conto dell’entrata in vigore del decreto legge 150/2011 (punto 2) – che ha abrogato gli articoli 22, 22 bis e 23 della legge  24 novembre 1981, n. 689 (ma non l’articolo 27) – possiamo così riassumere i rimedi esperibili da colui al quale è stata notificata una cartella esattoriale o un avviso di mora per riscuotere sanzioni amministrative pecuniarie (fra cui anche le multe per violazione al codice della strada):

1. l’opposizione all’esecuzione ex art. 615 c.p.c.;
2. l’opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c.

4. Conclusioni

In caso di notifica di una cartella esattoriale originata dal mancato pagamento di un verbale di multa mai notificato (o non notificato correttamente) è possibile procedere per annullare la cartella esattoriale ex art. 615 c.p.c..

Per concludere riportiamo un esempio di sentenza su opposizione all’esecuzione ex art. 615 c.p.c. Da tale sentenza si evince che è’ ammissibile l’opposizione all’esecuzione ex art. 615, comma 1, c.p.c. (che non è soggetta a termine) contro una cartella esattoriale, allorquando si deduca il difetto di notifica dei verbali di contravvenzione o la prescrizione del diritto a riscuotere la somma pretesa dall’amministrazione, l’azione essendo diretta a contestare la formazione del titolo esecutivo o la estinzione del diritto. Sussiste la legittimazione passiva del Comune nonchè concessionario/agente per la riscossione in quanto la domanda incide, in via diretta, anche nella sua sfera patrimoniale. In presenza di una eccezione di inesistenza del titolo presupposto, vi è una diretta responsabilità nella vicenda del concessionario/agente per la riscossione.

4 Aprile 2012 · Simone di Saintjust


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