Quanto tempo ho a disposizione per rinunciare all’eredità?


Accettazione eredità con beneficio inventario, rinuncia eredità





Vorrei sapere quanto tempo ho per rinunciare all’eredità dopo il decesso di un genitore, dato che l’operazione ha comunque un costo. Ho letto su questo forum 10 anni, poi invece tre mesi in un post successivo.

In pratica posso attendere senza rinunciare che un creditore ‘si faccia vivo’ contattandomi per poi rinunciare? Se passano 10 anni senza che nessuno mi contatti, posso dichiararmi ‘fuori pericolo’ o possono ancora aggredirmi?

Può darsi benissimo che in un post ci sia scritto che il chiamato all’eredità possa accettare con beneficio di inventario entro dieci anni dalla morte del defunto e che in un post successivo (ma anche in uno precedente) sia invece riportato che il chiamato debba scegliere se accettare l’eredità con beneficio di inventario entro tre mesi.

Dipende se il chiamato all’eredità è in possesso dei beni appartenenti al defunto (ad esempio conviveva con il defunto, il quale conservava nella propria dimora gioielli, collezioni, quadri d’autore eccetera), oppure no.

Nel primo caso il chiamato all’eredità ha soli tre mesi di tempo per redarre la lista dei beni del defunto (inventario) ed esplicitare la scelta di accettare semplicemente o con beneficio d’inventario. Se il chiamato, in possesso dei beni appartenenti al defunto, non dichiara nei tre mesi successivi alla morte del de cuius che intende rinunciare all’eredità, o accettare con beneficio d’inventario, scatta l’automatica presunzione di accettazione tacita dell’eredità, per cui il chiamato diventa erede vero e proprio, con obblighi e diritti conseguenti.

Nel secondo caso, invece, il chiamato, NON in possesso dei beni appartenenti al defunto, può chiedere l’accettazione con beneficio d’inventario entro dieci anni dal decesso. E’ ovvio che, in questo lasso di tempo e prima dell’eventuale accettazione, il chiamato all’eredità non potrà disporre dei beni appartenuti al defunto (liquidità e titoli in conto corrente, immobili, con relative pigioni, veicoli, impianti, attrezzature, eccetera) senza autorizzazione giudiziale, incorrendo, in caso contrario, in una presunta accettazione tacita dell’eredità.

La dichiarazione, in ambedue le evenienze, va resa (con costi contenuti) al cancelliere del Tribunale competente territorialmente (quello dove il defunto aveva la residenza o domiciliava al momento della dipartita) oppure ad un notaio (con costi naturalmente superiori rispetto a quelli offerti dalla prima soluzione).

I dieci anni sono calibrati sulla durata della prescrizione lunga: qualsiasi creditore può chiedere il rimborso all’erede entro dieci anni, al massimo, dalla data di concessione al defunto del prestito non rimborsato (o dalla data in cui viene accertata o ingiunta l’obbligazione del defunto, per quel che attiene i debiti esattoriali). Per assurdo, il caso più sfortunato (per l’erede, oltre che per il debitore defunto) sarebbe quello in cui il contratto di prestito fosse stato stipulato dal debitore defunto il giorno prima del decesso: ed ecco, appunto, spiegato il termine decennale, che consente al chiamato di poter effettuare una scelta consapevole, valutando da un lato il valore dei beni che può ereditare accettando e dall’altro l’importo complessivo di tutta la possibile esposizione debitoria del defunto che può emergere nell’arco dei dieci anni (e che il chiamato deve rimborsare, se accetta) prima che intervenga la prescrizione.

20 Dicembre 2016 · Simone di Saintjust


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