Devo trasferirmi con la mia famiglia dall’attuale Comune in altro Comune di diversa Provincia, per diverse esigenze, e la scelta è ricaduta su un Comune poco distante dove abita un mio figlio con la sua famiglia:l La scelta è ricaduta su un immobile (appartamento) che, rispetto ad altri valutati, ha tutti i requisiti che ci soddisfano, ma l’unico dubbio è per l’anticipo richiesto in questo senso: “euro 200 quale anticipo spese condominiali comprendente acqua e luce nonché mesi 6 di deposito cauzionale. Ora il mio quesito è questo: c’è una normativa sulle locazioni in proposito che stabilisce il limite massimo di deposito cauzionale? e, intestandomi le utenze con i servizi compreso l’onere dell’amministratore condominiale, può il locatore richiedere questo anticipo? Premetto che, mi escludo dai “luoghi comuni” di persone che abbiano omesso di pagare l’affitto o le spese del condominio; il mio timore è che, quando eventualmente dovessi lasciare l’immobile perderei questo deposito (e questo succede spesso con dei locatori).Ringrazio per l’attenzione.
Secondo la normativa vigente, il deposito cauzionale non può essere superiore a tre mensilità del canone di locazione pattuito, ed è produttivo di interessi legali che debbono essere corrisposti al conduttore alla fine di ogni anno.
Ma è inutile nascondere che si tratta della solita normativa impossibile da far valere: infatti, se l’appartamento individuato soddisfa le esigenze del nucleo familiare del conduttore e non si accettano le condizioni imposte dal locatore, difficile, se non impossibile, dimostrare che il contratto non è stato concluso perché le richieste del locatore erano fuorilegge: a meno che, ma sarebbe uno sprovveduto, il locatore non accetti il pagamento del deposito cauzionale con bonifico e relativa causale parlante.
Peraltro, in alternativa al deposito cauzionale, il locatore potrebbe richiedere al conduttore una onerosa fideiussione bancaria o assicurativa a prima vista e a garanzia del pagamento alla scadenza dei canoni di locazione fino ad un importo equivalente al numero di mensilità commisurate alla durata del contratto e su tale aspetto non esiste normativa vigente regolatrice.
6 Aprile 2024 · Simone di Saintjust
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