Quando il creditore non collabora e non consente al debitore di estinguere il debito


Diffida e messa in mora creditore





Avendo ricevuto garanzia per un finanziamento da parte di una associazione consumatori, per il fondo su sovraindebitamento e usura, è stato finalmente accettato e la banca aderente chiuderà questo finanziamento al mio posto.

Il problema nasce dal fatto che non riesco a ottenere il documento da parte della banca creditrice, su carta intestata, originale, con l indicazione del debito, la data entro la quale pagare e, ovviamente l’iban.

La mia agenzia dice di rivolgermi al recupero crediti, ma il recupero crediti mi da le indicazioni e basta. Quindi mi dice che è solo la mia agenzia a poter fornire tali documenti, la mia agenzia (Sardegna) mi dice di rivolgermi allora all’ Ufficio crediti insoluti, che non risponde a telefono, né mail ecc..io non so più cosa fare, per colpa di certi soggetti rischio di perdere questa opportunità dopo mesi di tribolazione. Aiutatemi per favore se sapete come posso agire per tutelare un mio diritto. Grazie

Quando il creditore rifiuti, senza un legittimo motivo, di ricevere il pagamento offertogli dal debitore o nel caso in cui il creditore non compia gli atti (cosiddetti preparatori) necessari al ricevimento della prestazione dovuta dal debitore (come nella fattispecie) è possibile rivolgersi ad un avvocato che notifichi alla controparte inadempiente un atto formale di diffida e messa in mora, con offerta dell’adempimento ex articolo 1208 del codice civile.

Se il creditore non collabora, il debitore non è più tenuto a corrispondere gli interessi e può anche richiedere il risarcimento dell’eventuale danno patito per la condotta del creditore, nonché il rimborso delle spese che sia costretto a sostenere dopo l’offerta.

Tuttavia, bisogna essere sicuri che il destinatario dell’atto di messa in mora sia il soggetto effettivamente titolare del credito (nel frattempo, infatti, potrebbe essere intervenuta una cessione): sotto questo aspetto, per ricostruire l’eventuale filiera, potrà essere utile contattare, anche telefonicamente, il creditore originario.

27 Settembre 2018 · Giorgio Martini


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