Quali intermediari consultano CR Bankitalia






Ho avuto parecchi anni fa dei problemi con un istituto di credito che attualmente sto cercando di risolvere: si tratta di un finanziamento del 2005 passato a sofferenza.

Ho necessità di richiedere un finanziamento e per sincerarmi della situazione ho richiesto le visure in CRIF, CTC ed Experian. Tutte risultano “pulite”.

Tuttavia, non mi viene concesso alcun finanziamento perchè in Bankitalia sono presenti le segnalazioni riferite a tale sofferenza.

Ho due domande da porre:

1- Sono trascorsi oltre 10 anni e mi è preclusa ogni possibilità di accesso al credito.Il diritto all’oblio non viene applicato?

2. La seconda domanda è più opportunistica: tutti gli intermediari finanziari consultano Bankitalia oppure ci sono finanziarie/Banche che consultano esclusivamente CRIF, CTC ed Experian?

Per quanto attiene le centrali rischi private (CRIF, Cerved Experian e CTC) il codice deontologico e di buona condotta per i sistemi informativi gestiti da soggetti privati in tema di crediti al consumo, affidabilità e puntualità nei pagamenti (concordato fra le associazioni di categoria, quelle dei consumatori e l’Autorità per la protezione dei dati personali), dispone che la segnalazione negativa possa essere cancellata, su richiesta del debitore, in caso di mancata regolarizzazione del rimborso del prestito, decorsi tre anni dalla data in cui avrebbe dovuto essere corrisposta l’ultima rata del finanziamento. A meno che il creditore (o chi gli subentra, come cessionario, ad esempio) non proceda a rinnovare la segnalazione.

Il codice deontologico non regola, però, l’attività della Centrale Rischi CR della Banca d’Italia (disciplinata dal Testo Unico Bancario e dalle relative disposizioni attuative del CICR).

La segnalazione in CR per crediti classificati a sofferenza di qualsiasi importo, non è più dovuta a partire dal mese in cui il rapporto si è estinto e, a differenza di quanto accade per le Società di informazioni creditizie (SIC) private, il venir meno dell’obbligo di segnalazione non comporta, tuttavia, la cancellazione delle segnalazioni precedenti.

Il richiamo al diritto all’oblio è fuori luogo, in quanto l’accesso alle informazioni contenute in CR Bankitalia non è disponibile a chiunque nel web, ma esclusivamente agli intermediari per poter valutare il merito creditizio (credit score) del richiedente un nuovo finanziamento.

Sull’ultima domanda, non è possibile fornire una risposta affidabile: ma è certo che se dovessi prestare soldi miei o fossi un addetto ai lavori pagato per una formulare una quanto più corretta valutazione del merito creditizio del cliente, non tralascerei mai di dare un’occhiatina ad eventuali segnalazioni in Centrale Rischi Bankitalia riguardanti il nominativo di chi mi richiedesse un prestito.

In ogni caso, in base ad esperienza, posso confermare che le policies istruttorie di banche e finanziarie prevedono quasi sempre l’obbligo di una visura in CR Bankitalia.

23 Settembre 2016 · Roberto Petrella





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