Può verificarsi un doppio pignoramento – Uno azionato da Equitalia e l’altro dal Comune per una multa per infrazione al codice della strada?






Da 10 giorni mi è stato notificato a mano da un ufficiale giudiziario un atto di precetto inviatomi da un’agenzia recupero crediti privata inerente un’infrazione del codice della strada risalente al 2012.

Tutto ciò dietro l’incarico della polizia municipale di quel comune che ha emesso il verbale. L’importo richiesto ad oggi, aumentato di tutte le varie spese ovviamente, è di 320 euro. Io sono titolare di una pensione di reversibilità inps (ereditata da mio padre defunto) ottenuta per via di un’invalidità e relativi problemi di salute.

Su questa pensione c’è già un pignoramento di Equitalia che si trattiene alla fonte la quota pignorabile calcolata sulla quota eccedente il minimo per vivere. Chiarisco che io non ho altre fonti di reddito eccetto questa.

Ciò che vorrei sapere è se quest’ultima agenzia di recupero crediti può attingere ulteriormente da questo mio introito, oppure si “metterà in coda” ad Equitalia, oppure desisterà? Per la cronaca mi hanno inoltre comunicato che ci sono altre due cartelle sempre relative a multe per un totale complessivo di 900 euro circa.

In totale ho tre posizioni “debitorie” a mio nome. Si tenga presente che io faccio molta fatica ad arrivare a fine mese poichè comunque sia non raggiungo nemmeno 1000 euro di introito mensile al netto di tutto (trattenuta della quota di equitalia compresa). L’unica auto che avevo e per la quale ricevetti quei verbali l’ho rottamata lo scorso anno; ad oggi non ho nessun automezzo intestato.

Ho solo la casa di proprietà ed un conto corrente dove confluisce esclusivamente la pensione. Vivo solo e sono orfano di genitori. Il conto corrente è perennemente in negativo quindi escluderei un pignoramento su quel versante e qualora ci fosse il direttore della filiale mi ha confermato che sarebbe un’azione sterile in quanto in rosso.

L’altro timore che mi assilla e che sarebbe quello più concreto e/o verosimile (a detta del mio avvocato di fiducia) è proprio quello di veder sopraggiungere a sorpresa l’ufficiale giudiziario presso la mia abitazione magari aspettandomi fuori di casa per pignorare il mobilio e tutto ciò che riterrà idoneo, compresi ahimè anche alcuni oggetti a me cari affettivamente parlando.

Ad ogni modo non ritengo possedere mobili e/o altro di particolarmente appetitosi ai fini di un esproprio coattivo, però questa è semplicemente una mia idea. Certo è, che il solo pensiero di veder sottrarre i miei beni da sotto gli occhi, in casa mia, mi fa star male!

Immagino che me lo devo aspettare, giusto? Se sono arrivati a tanto (parlo del precetto) pur essendo a conoscenza dei miei seri problemi di salute ed economici,non hanno di certo scrupoli.

Altra domanda: ho letto che l’ufficiale giudiziario è anche tenuto a fare una ‘perquisizione’ corporea per prendere magari del contante oppure una catenina d’oro al collo; mi potrebbe capitare anche questo?

Sarei lieto di ricevere un vostro parere su tutto ciò che ho evidenziato, in particolare una risposta a questi dubbi e quesiti.

L’articolo 2, comma 2 del decreto legge 193/2016 stabilisce che a decorrere dal primo luglio 2017, le amministrazioni locali possono (non devono, come accadeva nel passato) deliberare di affidare al soggetto preposto alla riscossione nazionale le attività di riscossione, spontanea e coattiva, delle entrate tributarie o patrimoniali proprie.

Il soggetto preposto alla riscossione nazionale delle attività di riscossione coattiva delle entrate tributarie o patrimoniali proprie è, attualmente, Agenzia delle Entrate Riscossione – ADER (ex Equitalia) e, per quello che qui interessa, il Comune che intende continuare ad affidare ad ADER la riscossione delle sanzioni amministrative per violazione del Codice della strada, deve continuare ad adottare la procedura di iscrizione a ruolo delle somme non pagate indicate nel verbale notificato all’obbligato, per poi passare l’elenco dei debitori ad ADER onde consentire, da parte di quest’ultima, l’emissione e la notifica della cartella esattoriale.

Ma l’amministrazione locale può anche autonomamente decidere di riscuotere coattivamente la sanzione amministrativa non ottemperata nel termine di 60 giorni dalla notifica, attraverso lo strumento dell’ingiunzione fiscale. Si tratta di una procedura di esazione regolata dal regio decreto 639/1910 ed è, nello specifico, come già accennata, quella utilizzabile dagli enti locali per esercitare in autonomia (senza il necessario coinvolgimento di ADER) la riscossione coattiva delle proprie entrate (derivanti sia da tributi locali che da sanzioni amministrative). Allo scopo, l’amministrazione locale può gestire la riscossione coattiva creando una cosiddetta società in house (che svolge tutte o la maggior parte delle proprie attività in favore dell’amministrazione locale da cui è controllata) oppure affidando la riscossione coattiva, tramite gara di appalto, ad una società di riscossione esterna (concessionaria).

Poichè l’ingiunzione fiscale è comunque un titolo esecutivo (ma a differenza della cartella esattoriale non include anche la funzione di precetto) la società di riscossione incaricata della riscossione coattiva deve notificare comunque un atto di precetto, ai sensi dell’articolo 480 del codice di procedura civile.

Tutto quanto sopra per chiarire perchè le è stato notificato un atto di precetto per mani dell’ufficiale giudiziario.

In ogni caso, l’articolo 545 del codice di procedura civile chiarisce che le somme percepite a titolo di pensione possono essere pignorate nella misura di un quinto per i tributi dovuti allo Stato, alle province e ai comuni. E che, inoltre, la pensione non può essere pignorata per un ammontare corrispondente alla misura massima mensile dell’assegno sociale, aumentato della metà (il cosiddetto minimo vitale).

Ne deriva che il Comune, per riscuotere la sanzione amministrativa di 320 euro precettata dieci giorni fa, dovrà comunque attendere che si esaurisca il rimborso attualmente in corso, azionato dal pignoramento avviato a suo tempo da Equitalia. Utilizzando il gergo ormai comune, la concessionaria, che agisce per il Comune creditore, dovrà mettersi in coda e pazientemente attendere che si determini la necessaria capienza nella parte della pensione eccedente il minimo vitale.

Passando al pignoramento presso la residenza del debitore, direi che si tratta di una eventualità da escludere: la concessionaria non può agire autonomamente, ma si muove su direttiva del creditore (il Comune) il quale dovrebbe deliberare uno stanziamento per i costi (non nulli) necessari all’avvio delle procedura di custodia e di vendita all’asta dei mobili usati pignorati con il rischio (certo) di non riuscire a rientrare non solo del credito vantato, ma addirittura delle spese anticipate.

27 Gennaio 2019 · Ludmilla Karadzic


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