Può un socio di cooperativa farsi carico dell’onere sociale di un altro socio?

Il trasferimento di titolarità del debito, deve essere autorizzato dal creditore per iscritto con atto notarile












Stai visualizzando 2 post - dal 1 a 2 (di 2 totali)

All’interno di una cooperativa srl un socio può farsi ufficialmente carico, passando attraverso l’approvazione degli strumenti statutari previsti come l’assemblea o il cda, degli oneri in capo a un altro socio (ad esempio il versamento di una sottoscrizione?), e trasferire così l’onere da un socio a se stesso?

Ai sensi dell’articolo 1260 del codice civile, la cessione del credito prescinde dal consenso del debitore, ovvero il creditore A può trasferire a B i diritti di credito vantati nei confronti del debitore D: diverso è il discorso relativo alla cedibilità del debito: in questo caso è necessario il consenso scritto del creditore dal momento che il debitore cedente potrebbe essere più solvibile e coattivamente escutibile rispetto al debitore ceduto (che potrebbe risultare addirittura un nullatenente).

La questione trascende, dunque, dall’origine dell’obbligazione: in altre parole, se le regole statutarie prevedono che l’obbligazione sorga in capo al socio Pinco Pallino, qualsiasi modifica statutaria che disponesse il trasferimento del debito nei confronti del creditore da Pinco Pallino a Tal dei Tali, dopo il sorgere della debenza, presupporrebbe il preventivo consenso del creditore.

A meno che l’obbligazione sorta non sia di natura solidale: per quanto disposto dall’articolo 1292 del codice civile l’obbligazione è in solido quando più debitori sono obbligati tutti per la medesima prestazione, in modo che ciascuno può essere costretto all’adempimento per la totalità e l’adempimento da parte di uno libera gli altri. Tuttavia, anche in tale ipotesi e di inadempimento, sarebbe il creditore procedente a scegliersi il debitore da perseguire.

Naturalmente, sia in caso di debito solidale che in caso di debito esclusivo, qualora Pinco Pallino, debitore designato ad accollarsi il debito di Tal dei Tali, si offrisse di estinguere il debito ascritto a quest’ultimo, il creditore non potrebbe rifiutare l’estinzione dell’obbligazione. Altra cosa, invece, è il trasferimento di titolarità del debito, che deve essere autorizzato dal creditore per iscritto con atto notarile.

[ ... visualizza i correlati » ]

STOPPISH

3 Agosto 2022 · Carla Benvenuto

Stai visualizzando 2 post - dal 1 a 2 (di 2 totali)