Può l’INPS chiedere soldi indietro per un errore che hanno fatto loro?


Avviso di addebito INPS immediatamente esecutivo, pensione invalidità





Mio padre fino a circa tre anni fa (padre operaio) percepiva una pensione di invalidità: poi fece richiesta di cessazione della pensione di invalidità, perché riteneva si sentisse fisicamente lievemente migliorato.

Quindi circa 3 anni fa smise di ricevere la pensione di invalidità: poi circa 2 anni e mezzo fa, arrivò a casa una lettera dell’INPS che dichiarava che si erano accorti che avevano sbagliato a calcolare la pensione di invalidità ricevuta da mio padre, e quindi dovevamo restituire circa 13.700 euro.

Ovviamente potete immaginare l’angoscia provata. Al che, andammo un po’ da per tutto per capire come fosse possibile, poi tramite patronato, facemmo ricorso all’INPS, che a sua volta ricalcolò e abbassò la cifra a circa 5.300 euro (altro errore che se non avessimo fatto ricorso, avremmo pagato circa 13.700 euro).

Per fare il ricalcolo, l’INPS impiegò circa 2 anni, e poche settimane fa ricevemmo la cifra definitiva appunto 5.300 euro circa.

Può l’INPS chiedere soldi indietro per una pensione di invalidità il cui importo è stato frutto di un proprio errore?

Ho letto una sentenza del 11 GENNAIO 2017 SENTENZA 482 che dice che l’INPS non può richiedere soldi indietro se non c’è il dolo di chi li ha ricevuti.

Vi chiedo questa sentenza può essere applicata anche alle pensioni di invalidità?

Il problema è anche che i miei genitori non sanno proprio dove prendere quei soldi, in più, il fatto che mio padre stesso rinunciò alla pensione di invalidità, dimostra l’assoluta buona fede di non sfruttare qualcosa di cui lui poteva benissimo usufruirne, ma non riteneva più necessario.

Inoltre oggi i miei genitori, sono andati a chiedere consiglio a Federconsumatori (su indicazione del patronato). La risposta è stata: “deve fare ricorso in autotutela e ricorso amministrativo, per la cifra di 300 euro il primo e 1.200 + bolli il secondo.

Vi chiedo aiuto e soprattutto vi chiedo se potete indicarmi come muovermi.

Il recupero delle prestazioni indebitamente corrisposte dall’INPS è materia alquanto articolata e complessa, comprendendo una varietà di situazioni specifiche, ciascuna della quali è oggetto di un particolare trattamento per quel che attiene il recupero delle somme indebitamente erogate dall’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale (INPS).

Per rendersi conto della complessità della materia, basta consultare la circolare INPS 47/2018 incentrata sui criteri, i termini e le modalità di gestione del recupero dei crediti INPS derivanti da indebiti pensionistici nelle fasi antecedenti l’iscrizione a ruolo, a cui di seguito si rimanda.

indebiti pensionistici

Sostanzialmente, si distinguono indebiti la cui origine è connessa ad un elemento intenzionale, cioè ad un comportamento commissivo od omissivo che ha generato la prestazione indebita e da cui consegue un illecito arricchimento, denominati indebiti di condotta, ed indebiti la cui causa sottostante è da ricondurre alle peculiarità oggettive del rapporto pensionistico, in quanto connessa all’errore vizio (cioè alla falsa rappresentazione degli atti o dei fatti posti a base del calcolo del provvedimento di pensione o di fine servizio/fine rapporto o delle relative ricostituzioni) oppure alle logiche di quantificazione delle liquidazioni/ricostituzioni, periodicamente subordinate alle verifiche reddituali, denominati indebiti propri.

Volendo anche escludere per suo padre sia incorso in un indebito di condotta, l’errore contestuale al provvedimento di attribuzione della pensione, da cui consegue la possibilità, per il pensionato, di non restituire le somme indebitamente percepite, presuppone che il vizio sia imputabile esclusivamente all’Istituto.

Tale disciplina di favore si estende anche al caso in cui l’errore consista nella mancata o erronea valutazione, ai fini del diritto o della misura della prestazione, di redditi che erano già conosciuti dall’Istituto.

Tuttavia, nel caso in cui l’indebito pagamento sia determinato dall’omessa o incompleta comunicazione da parte dell’interessato di fatti incidenti sul diritto o sulla misura della pensione goduta, che non siano già conosciuti dall’INPS, le somme di cui trattasi sono integralmente recuperabili.

L’omessa o incompleta segnalazione da parte dell’interessato di fatti incidenti sul diritto o sulla
misura delle prestazione, che non siano già conosciuti dall’Istituto, esclude, dunque, l’imputabilità dell’errore all’Istituto medesimo.

Possiamo allora concludere che nemmeno è necessario il ricorso alla giurisprudenza di settore per affermare il diritto alla non restituzione dell’indebito quando l’errore sia imputabile esclusivamente all’Istituto.

Si potrebbe, per risparmiare quattrini in un inutile contenzioso, stabilire dapprima un contatto con i funzionari INPS, attraverso l’Ufficio Relazioni con il Pubblico (URP) dell’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale, dove è possibile ricevere informazioni e servizi attraverso una consulenza personalizzata. Solo dopo aver compreso l’esatta natura del problema, decidere se aderire all’offerta per avviare un contenzioso giudiziale, semmai avvalendosi anche della preventiva consulenza di un professionista del settore terzo (non collegato a Federconsumatori), tenendo anche conto che l’eventuale restituzione dell’indebito percepito può, spesso, avvenire con pagamento dilazionato.

19 Giugno 2019 · Tullio Solinas


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