Può il comproprietario di un immobile disporne senza il consenso degli altri?

Il codice civile stabilisce che ciascun comproprietario può concedere a terzi il godimento della cosa comune nei limiti della propria quota












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E’ stata sottoscritta una scrittura privata tra comproprietari di un negozio affittato ed il conduttore in cui si stabiliva la sospensione del pagamento dei canoni di locazione stante l’impossibilità di farne uso per via di una crepa all’interno dell’immobile. Dopo qualche mese il conduttore ha comunque riaperto l’attività ma non vuole pagare il canone di locazione. Può un solo comproprietario far annullare la scrittura sottoscritta da tutti e ingiungergli di pagare con lo sfratto anche se non sono d’accordo gli altri comproprietari?

L’articolo 1103 del codice civile stabilisce che ciascun comproprietario può disporre del suo diritto e cedere ad altri il godimento della cosa nei limiti della propria quota.

Il comproprietario che ha sottoscritto una scrittura privata violandone gli obblighi da essa derivanti, può essere citato in giudizio per risarcimento danni dagli altri sottoscrittori e, nella fattispecie, può essere adito il giudice civile anche per l’annullamento degli atti prodotti dal comproprietario che abbia agito da mandatario, privo di mandato, nel disporre del bene comune indiviso, conformemente a quanto disposto dall’articolo 1705 del codice civile.

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16 Febbraio 2023 · Marzia Ciunfrini

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