Come proteggere i beni presenti in casa dal pignoramento presso la residenza del debitore


Pignoramento presso residenza debitore e presunzione legale di proprietà – problematiche e possibili precauzioni





Vivo con la mia ex moglie che mi ha messo a disposizione una stanza: la mia residenza risulta quindi presso di lei, che voglio tutelare a fronte di azioni nei miei confronti.

Quali documentazioni da registrare debbo redigere? Ci sono stampati a cui posso riferirmi ? Oppure ho bisogno di un avvocato?

Desidero proteggerla anche per quanto riguarda i beni mobili contenuti nella casa e non nella sola stanza a mia disposizione.

Deve semplicemente stipulare un contrattino di comodato d’uso, ristretto ad uno specifico locale arredato dell’appartamento (meglio se con planimetria allegata ed identificazione dell’ambiente riservato all’ospite), con l’elenco del mobilio installato nello spazio ad uso esclusivo e indicazione dei servizi comuni concessi in uso condiviso. Il contratto va poi registrato all’Agenzia delle Entrate.

Tuttavia, va ricordato che l’ufficiale giudiziario non è tenuto necessariamente a prendere visione della documentazione esibita dal debitore escusso (attività che è, infatti, delegata esclusivamente al giudice): infatti, in un eventuale pignoramento presso la residenza del debitore vige il principio di presunzione legale di proprietà, nel senso che tutto quanto di pignorabile è rintracciabile presso la residenza (o il domicilio) del debitore viene ritenuto (presuntivamente) essere di proprietà del debitore. E, la residenza è formalmente estesa a tutti i locali indicati nella certificazione anagrafica.

Per capirci, ove mai, nonostante l’esibizione del contratto di comodato registrato in data certa (prima della notifica dell’atto di pignoramento), l’ufficiale giudiziario procedesse comunque al pignoramento di mobili, suppellettili ed elettrodomestici concessi in uso al debitore sottoposto ad azione esecutiva, il proprietario effettivo (la sua ex moglie) dovrà ricorrere (con il supporto di un avvocato) al giudice dell’esecuzione del tribunale territorialmente competente per chiedere, ed ottenere, la liberazione dei beni pignorati.

14 Giugno 2019 · Annapaola Ferri


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