Protesto illegittimo - Assegno rubato con firma di traenza recante generalità diverse da quella del correntista Il caso è quello, un po' particolare, di un carnet di assegni rubato al correntista e regolarmente denunciato. Successivamente uno di questi assegni veniva presentato all'incasso con firma di traenza non solo diversa da quella depositata dal correntista (specimen), ma addirittura recante generalità diverse da quelle del correntista. In pratica, non era stata falsificata la firma del correntista, ma era stata apposta chiaramente una firma (firma di traenza) di persona diversa (e non esistente). Il traente ed il correntista, dunque, risultavano essere soggetti diversi. Ora, funzione essenziale del protesto dei titoli di credito è la rilevazione mediante un atto formale, pubblico e solenne, del rifiuto dell'accettazione o del pagamento del titolo da parte della banca al fine di conservare l'esercizio dell'azione di regresso esperita dal beneficiario contro il girante, il traente (che nel ...
La mera denuncia di smarrimento o di sottrazione del titolo non integra di per sé l'accertamento della falsità o della inefficacia dello stesso. Anche in ipotesi di smarrimento o sottrazione del titolo, pertanto, la normativa impone la levata del protesto: non è sufficiente, infatti, una denuncia ad autorizzare la banca ad omettere la levata, posto che il titolo non perde la sua efficacia in presenza di una mera denuncia del correntista. In particolare, il protesto va levato con codice 35 (Assegno recante una firma di traenza illeggibile e non corrispondente allo specimen) a carico del correntista. Quello appena enunciato è il principio di diritto enunciato dai giudici della Corte di cassazione nell'ordinanza 11557/2019. E' pur vero che in tema di protesto di assegno bancario segnalato come rubato o smarrito e presentato per il pagamento, nel caso in cui la firma di traenza indichi un nome completamente diverso da! titolare del ...
Protesto di assegno rubato o smarrito - la denuncia non salva dalla segnalazione al RIP
Il protesto di assegno rubato, smarrito o sottratto, presentato all'incasso, è un atto pienamente legittimo e corrispondente alle regole del diritto cartolare, anche se: il titolare del conto corrente ha sporto regolare denuncia all'Autorità Giudiziaria, trasmettendone tempestivamente copia prima della presentazione dell'assegno allo sportello; il conto corrente è provvisto della liquidità necessaria a coprire l'importo cartolare e l'assegno è sottoscritto con firma conforme conforme a quella depositata presso la banca dal correntista; l'assegno reca una firma di traenza illeggibile e/o non corrispondente a quella depositata presso la banca dal correntista. Infatti, la banca non ha altra possibilità di condotta se non protestare l'assegno, posto che, in presenza della denuncia di furto, sottrazione o smarrimento, la banca trattaria non può comunque onorare l'assegno a fronte della sua presentazione per l'incasso. Le causali con cui viene elevato il protesto possono essere, a seconda dei casi: codice 34 - Assegno recante una firma ...