Proposta di affiliazione – Risoluzione del contratto e ritenzione della caparra confirmatoria

Il comma 2.o dell’articolo 1385 codice civile, afferma che se la parte che ha dato la caparra è inadempiente, l’altra può recedere, ritenendo la caparra


DOMANDA

A fine febbraio 2023 ho firmato una proposta di affiliazione per un franchising sulla quale io proponevo irrevocabilmente la conclusione del contratto di affiliazione (ovviamente modello prestampato da loro) versando una somma come caparra e impegnandomi a firmare il contratto entro 4 mesi. Per causa di forza maggiore non è stato possibile aprire l’esercizio entro la data pattuita, e pertanto è stata chiesta prima una proroga e poi l’altra, a tutt’ora il contratto non è stato firmato ed è stata concessa la seconda proroga fino a fine anno.
Ora la mia domanda è: c’è tutta la buona volontà a tener fede all’impegno, ma, nel caso volessi recedere perderei la caparra? mi è stato citato l’art. 1385 2.o comma del codice civile.

RISPOSTA

Il comma secondo dell’articolo 1385 del codice civile, afferma che se la parte che ha dato la caparra è inadempiente, l’altra può recedere dal contratto, ritenendo la caparra: la dilazione dei tempi di esecuzione della prestazione corrispettiva dovuta, senza l’applicazione di penalità e senza risoluzione unilaterale del contratto con ritenzione della caparra, le è stata concessa in virtù del comma secondo dell’articolo 1256 del codice civile, in base al quale finché perdura una causa che rende temporaneamente impossibile perfezionare il contratto il debitore non è responsabile del ritardo nell’adempimento.

Tuttavia, è evidente che, il mancato adempimento della prestazione corrispettiva, contrattualmente prevista, comporterà la perdita della caparra e la risoluzione del contratto.

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30 Marzo 2026