Procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento


Legge salva suicidi, sovraindebitamento e legge per la composizione delle crisi da sovraindebitamento (salva suicidi) - esdebitazione o esdebitamento





Volevo chiedere gentilmente se le procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento possono essere proposte su un debito con Equitalia, ovviamente con esclusione delle tipologie di debiti non ammessi (IVA e ritenute d’acconto).

Inoltre, vorrei chiedere ancora tali procedure debbano coinvolgere la prima e unica casa – specificando che questa è adibita ad abitazione principale del debitore e della sua famiglia – oppure se questa può rimanere esclusa, visto che comunque non sarebbe soggetta a pignoramento.

Eventuali pareri sull’eventuale possibilità di trovare l’accordo con Equitalia – basati su casi concreti a parte quello degli 87 mila euro che si trova facilmente su internet – sarebbero utili.

Equitalia riscuote per conto della PA: quindi la composizione della crisi da sovraindebitamento può coinvolgere il creditore per cui Equitalia agisce.

Oltre ai debiti per IVA e quelli relativi a ritenute d’acconto effettuate e non versate, va precisato che sono esclusi dalle procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento anche i debiti riconducibili a sanzioni amministrative.

La legge sulla composizione delle crisi da sovraindebitamento è molto articolata e complessa: svolgono un ruolo fondamentale le somme in gioco, i beni posseduti dal debitore, l’obiettivo che egli si prefigge. Se il debitore è un consumatore possono essere tre le strade da percorrere.

La prima (accordo con i creditori) prevede il necessario consenso dei creditori relativi almeno al 60% dell’esposizione debitoria. E’ evidente che in questa ipotesi sarà difficile pervenire ad una soluzione transattiva con la PA: se è vero che la prima casa è impignorabile è anche vero che si può iscrivere ipoteca ed impedire al debitore di alienarla senza pagare il dovuto. Il più delle volte è la rateazione l’unica chance per chi ha debiti di natura esattoriale.

L’alternativa è il piano di ristrutturazione del consumatore. In questo caso è il giudice ad approvare o meno la proposta di ristrutturazione del debito. Ma, è assai difficile che il giudice omologhi un piano che punti solo ad abbattere l’importo dovuto o a dilatare i tempi di rimborso, lasciando la casa di proprietà al debitore.

Infine c’è la possibilità di liquidazione volontaria del patrimonio: potrebbe sembrare un’opzione da scartare a priori, ma ha un vantaggio che può essere discriminante in determinate situazioni: la possibilità di ottenere l’esdebitazione. Basti pensare a quanti, in passato, hanno subito l’espropriazione di tutti i beni di proprietà, restando comunque debitori per ingenti somme.

27 Maggio 2015 · Ornella De Bellis


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