Sinistro stradale - La fattura non è sufficiente a provare il danno
In tema di risarcimento del danno conseguente a sinistro stradale, la fattura per le riparazioni effettuate non costituisce, di per sé, prova del danno, tanto più se non è accompagnata da una quietanza e, soprattutto, se proviene dalla stessa parte che intende utilizzarla in qualità di cessionaria del credito. L'ammissione di responsabilità contenuta nella contestazione amichevole di sinistro, peraltro, non può costituire prova delle avvenute riparazioni. Così i giudici della Corte di cassazione hanno motivato l'ordinanza 15176/15. ...
Sinistro stradale: il sistema tabellare di liquidazione del danno biologico di lieve entità non lede alcun diritto costituzionale. Il controllo di costituzionalità del meccanismo tabellare di risarcimento del danno biologico introdotto dal Codice delle assicurazioni va condotto, non già assumendo quel diritto come valore assoluto e intangibile, bensì verificando la ragionevolezza del suo bilanciamento con altri valori. Questo, in sintesi, l'orientamento espresso dalla Corte Costituzionale con sentenza 235/14. Con la suddetta pronuncia, la Corte Costituzionale ha chiarito che le norme, le quali regolano la misura del risarcimento del danno nel caso di lesioni micropermanenti da sinistro stradale, sono legittime. Un verdetto che tende la mano alle compagnie assicurative, non costrette così a risarcire importi elevati e variabili a seconda del tribunale. A parere dei Giudici della Corte Costituzionale, infatti, anche se i parametri vengono definiti in modo abbastanza rigido e predeterminato, c'è sempre la norma di chiusura che consente al ...
Poiché il risarcimento del danno patrimoniale ha la funzione di reintegrare il patrimonio del danneggiato nella esatta misura della sua lesione, le spese sostenute per le riparazioni dell'autoveicolo, che ha subito danni in un incidente stradale, sono rimborsabili solo per la parte che corrisponde ai correnti prezzi di mercato. A meno che il maggiore esborso non sia giustificato da particolari circostanze oggettive (come ad esempio l'esistenza nella zona del sinistro di una sola autofficina qualificata per la riparazione) e queste siano state provate dall'interessato, che non può di conseguenza, a fondamento della sua pretesa risarcitoria, limitarsi a produrre la documentazione di spese, da lui sostenute, non corrispondenti ai costi correnti, secondo una valutazione del giudice di merito, fondata su nozioni di comune esperienza o su dati acquisiti con consulenza tecnica di ufficio. Così si sono espressi i giudici della Corte di cassazione nella sentenza 9942/16. ...