Risarcimento danni per eccessiva durata del giudizio (legge Pinto)
La legge 89/2001, nota come legge Pinto, prevede il diritto al risarcimento del danno a favore del cittadino che ha subito un giudizio di durata eccessiva
Ho avuto un contenzioso civile per l’assegnazione di un immobile da compravendere durato poco più di otto anni, termine ottobre 2020. Non conosco le sfaccettature delle legge in proposito ma mi è stato consigliato di attivarmi con il mio legale a richiedere un risarcimento per la lunga scadenza del processo civile in base alla “Legge Pinto”. L’affermazione mi è sembrata molto inverosimile; prima di esporre la questione al legale (con una eventuale figuraccia) vorrei chiedere se realmente esiste questa Legge e se fattibile nel mio caso.
La legge 89/2001 (Previsione di equa riparazione in caso di violazione del termine ragionevole del processo), cosiddetta legge Pinto, prevede il diritto al risarcimento del danno a favore del cittadino che ha subito un giudizio di durata eccessiva.
Si parla di mancato rispetto del termine ragionevole di durata del processo: l’organo competente a decidere sulle domande di equo indennizzo per l’eccessiva durata del processo è la Corte d’appello.
In generale, ma in via esclusivamente orientativa, possiamo dire che il limite di ragionevole durata può ritenersi fissato in tre anni per i procedimenti di primo grado, due anni per i procedimenti di secondo grado, un anno per il giudizio di legittimità. La domanda di risarcimento, ex legge 89/2001 va presentata, però, entro sei mesi dal momento in cui la sentenza (sia essa di primo grado, d’appello o di Cassazione) è divenuta definitiva.
Nel caso specifico, se il contenzioso si è sviluppato attraverso i tre gradi di giudizio, siamo fuori di almeno due anni per quanto riguarda la durata ritenuta ragionevole: peggio se non si è arrivati alla pronuncia della Corte di Cassazione. Tuttavia, siamo fuori tempo massimo, almeno così sembra, per la presentazione dell’istanza di equo risarcimento.
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26 Marzo 2023 · Marzia Ciunfrini