DOMANDA
Ho un problema con il mio veicolo acquistato pochi mesi fa presso una concessionaria.
In poche parole fin dal ritiro del veicolo si presentava un malfunzionamento dell’aria condizionata, problema brevemente risolto dall’elettrauto dove si appoggia la concessionaria.
Ora il problema si è ripresentato e fatto notare il guasto all’elettrauto sopra citato, lo stesso inveiva contro di me lamentandosi del mancato pagamento e altre ingiurie e offese.
Informato dei fatti il concessionario, mi manda un altro meccanico/elettrauto, solo che quest’ultimo non mi ha garantito che avrebbe riparato la macchina perché non pratico di queste cose.
Ora stufo di questa situazione, posso rivolgermi a un’officina di mia preferenza, pagare di tasca mia per poi farmi rimborsare tramite fattura dalla concessionaria?
RISPOSTA
Si definisce come garanzia (articolo 45 Codice del Consumo) qualsiasi impegno di un professionista o di un produttore (il “garante”), assunto nei confronti del consumatore, in aggiunta agli obblighi di legge in merito alla garanzia di conformità, di rimborsare il prezzo pagato, sostituire, riparare, o intervenire altrimenti sul bene, qualora presenti difetti di conformità.
In caso di difetti del bene venduto, il compratore può scegliere fra la risoluzione del contratto con la restituzione del bene e il rimborso del prezzo di acquisto, la riduzione del prezzo (se non lo ha ancora versato) o la riparazione senza spese: non può, se non previo accordo con il venditore, provvedere alla riparazione del bene e chiedere il rimborso della spesa sostenuta per essa.
La Corte di cassazione con l’ordinanza 25417/2022 ha stabilito che, in tema di vendita di beni di consumo, in caso di difetto di conformità del bene, la legge riconosce al consumatore due classi di rimedi subordinate ma non alternative, con la conseguenza che il consumatore che abbia dapprima richiesto al venditore la riparazione o sostituzione del bene può successivamente richiedere la riduzione del prezzo o la risoluzione del contratto, ove il tentativo di riparazione compiuto non si sia rivelato idoneo a porre rimedio al difetto.
In ogni caso, il consumatore non può, senza un accordo preventivo col venditore (preferibilmente scritto), provvedere alla riparazione del bene e poi chiedere al venditore il rimborso del prezzo pagato.
8 Ottobre 2024 - Giovanni Napoletano
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