Problema prestito non pagato – Cosa può succedere?


A questo punto, può accederle ben poco: difficile che la banca pignori un veicolo usato e non di pregio.





Prestito di 30 mila euro con una banca, con rata di 445 euro, saldati 17 mila, rimanenti 13 mila e indietro di 2 rate e recupero crediti col fiato sul collo.

Ora io non ho più un lavoro, non possiedo una casa, ma solo un automobile, mia moglie ha un centro estetico a suo nome aperto da poco tempo e con i suoi relativi debiti (leasing, affitto, e un piccolo prestito) e non può aiutarmi, come non possono aiutarmi i miei genitori e i miei suoceri.

Cosa può succedere se continuo a non adempiere al pagamento delle rate? Possono portarmi via la macchina e basta? Viviamo a casa dei miei suoceri se può essere utile alla consulenza.

A questo punto, può accederle ben poco: difficile che la banca pignori un veicolo usato e non di pregio.

Altrettanto difficile, come già continuamente ripetuto in questo forum, il pignoramento, avviato dalla banca, presso la residenza o il domicilio del debitore. Infatti, si tratta di un’azione esecutiva assai poco efficace: la banca vi potrebbe ricorrere solo quando nella residenza o nel domicilio del debitore e’ ragionevolmente presumibile rinvenire beni di valore (quadri d’autore, gioielli, collezioni, mobili di antiquariato).

Tanto premesso, opera, per quanto attiene il pignoramento presso la residenza o il domicilio del debitore, il principio della presunzione legale di proprietà: tutto quello che si trova nella casa in cui vive il debitore e’ di proprietà del debitore stesso.

Le conseguenze derivanti dal principio appena enunciato possono essere limitate con la stipula di un contratto di comodato d’uso, registrato presso l’Agenzia delle entrate, sia dell’appartamento che dei beni (mobili, arredi, elettrodomestici, impianti di servizio e quant’altro) in esso collocati.

Tuttavia, cosi’ come stabilito dalla Corte di cassazione (sentenza 23625/12), l’attività svolta dall’ufficiale giudiziario in sede di pignoramento mobiliare é meramente esecutiva, e deve ritenersi preclusa al medesimo qualsiasi valutazione giuridica dei titoli di appartenenza dei beni da sottoporre al pignoramento eventualmente esibiti dal debitore, rimanendo a disposizione degli eventuali terzi proprietari lo strumento processuale dell’opposizione del terzo all’esecuzione.

Cio’ significa che l’ufficiale giudiziario potrebbe, anche a fronte dell’esibizione del contratto di comodato registrato da parte del debitore esecutato, procedere comunque al pignoramento (magari lasciando in custodia i beni pignorati al debitore stesso).

Al verificarsi di una simile circostanza, il comodante sarebbe costretto a rivolgersi ad un un avvocato per presentare al giudice delle esecuzioni istanza di liberazione dei beni pignorati dall’ufficiale giudiziario.

Non sempre accade: il piu’ delle volte l’ufficiale giudiziario esaminato il contratto di comodato e ispezionati i locali, va via e redige verbale di pignoramento infruttuoso. Ma, non e’ escluso che la questione potrebbe complicarsi richiedendo l’intervento (e l’onorario) di un legale.

3 Novembre 2015 · Marzia Ciunfrini


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