Problema Fondo di garanzia TFR e crediti di lavoro


Fondo garanzia TFR, recupero del TFR





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Dopo aver presentato la domanda ad inizio Dicembre, giorno 13 febbraio hanno rigettato la mia domanda per riavere il tfr e crediti diversi, con la seguente risposta “Riceverà entro breve termine il provvedimento di reiezione per la domanda di TFR emesso il 18.02.2020″. Ad ogni modo quello che si evince in procedura è che la domanda non è stata accolta in quanto non ci sono somme ammesse allo stato passivo a titolo di TFR”.

Ho inserito la pratica tramite patronato, tutto correttamente, il giudice ha ammesso al passivo me e altri creditori (fornitori dell’azienda), ma come può essere? Stiamo scherzando? Se ci sono tutti i documenti che razza di risposta sarebbe?

In caso di fallimento del datore di lavoro, il pagamento del trattamento di fine rapporto (TFR) da parte del fondo di garanzia INPS richiede, secondo la disciplina della legge 297/1982, articolo 2, che il lavoratore assolva all’onere di dimostrare che è stata emessa la sentenza dichiarativa di fallimento e che il suo credito è stato ammesso allo stato passivo, senza che questo requisito possa essere escluso a seguito della dimostrazione, da parte del lavoratore, che la mancata insinuazione nel passivo fallimentare del suo credito è addebitabile alla incolpevole non conoscenza da parte sua dell’apertura della procedura fallimentare, poiché la legge fallimentare contiene una serie di disposizioni che assicurano ai terzi la possibilità di conoscenza in relazione ai diversi atti del procedimento e svolgono, quindi, la funzione di una vera e propria pubblicità dichiarativa.

Il pagamento del trattamento di fine rapporto (TFR) da parte del fondo di garanzia INPS è subordinato alla soggezione del datore di lavoro a fallimento, oppure ad altra procedura concorsuale con analoga finalità liquidatoria del patrimonio del debitore.

In particolare, la legge 297/1982, all’articolo 2, comma 5, stabilisce che, qualora il datore di lavoro non sia soggetto a procedure concorsuali, il lavoratore o i suoi aventi diritto possono chiedere al fondo di garanzia INPS il pagamento del trattamento di fine rapporto, sempre che, a seguito dell’esperimento dell’esecuzione forzata per la realizzazione del credito relativo a detto trattamento, le garanzie patrimoniali siano risultate in tutto o in parte insufficienti (pignoramento infruttuoso).
Sono queste le indicazioni, in tema di fallimento del datore di lavoro e pagamento del TFR attraverso il ricorso al fondo di garanzia INPS, dettate dai giudici della Corte di cassazione con l’ordinanza 9670/2019.

Pertanto non resta che attendere il provvedimento di reiezione per capire le ragioni del diniego e presentare, nel caso, ricorso giudiziale.

19 Febbraio 2020 · Patrizio Oliva

Potreste aiutarmi a capire di più? Cosa non piace all’inps? Da quello che intuisco l’SR54 è stato compilato male, ma in quanto l’ho compilato io non sono un consulente del lavoro, da chi devo farmelo compilare?

Il mandato di assistenza lo dovrebbe rilasciare il patronato dato che la domanda l’ho presentata tramite loro? Istanza di ammissione in che formato? il mio avvocato dice di averla fatta correttamente

Questa è la risposta INPS: “Dallo stato passivo si evince l’ammissione nella categoria privilegiati generali, per crediti diversi dal tfr, ovverosia quelli inerenti gli ultimi tre mesi di retribuzione.”

In merito alla richiesta di intervento del fondo di garanzia per le ultime tre mensilità è già stata effettuata una richiesta di documentazione integrativa: mod sr54 correttamente compilato in ogni sua pagina, istanza di ammissione al passivo, quelli allegati alla domanda sono trasmessi in formato non compatibile con la procedura. Mandato di assistenza/rappresentanza del soggetto che ha trasmesso la domanda.

Dalla risposta INPS sembrerebbe che l’insinuazione al passivo è stata chiesta solo per recuperare le ultime tre mensilità di stipendio e non per ottenere anche il Trattamento di Fine Rapporto (TFR) a cui lei ha diritto.

Come abbiamo precisato nell’intervento precedente, il pagamento del trattamento di fine rapporto (TFR) da parte del fondo di garanzia INPS è condizionato alla richiesta di ammissione al passivo per lo specifico credito privilegiato TFR. E’ irrilevante se poi siano residuati, o meno, nelle casse della società soggetta a procedura fallimentare, i fondi necessari (anzi, quasi mai accade).

La cosa migliore da fare, in questi casi, è quella di recarsi personalmente allo sportello INPS della sede territorialmente competente e chiedere informazioni sul motivo del rigetto della domanda, magari dopo aver attentamente esaminato l’istanza di ammissione al passivo da esibire all’addetto.

20 Febbraio 2020 · Tullio Solinas

In merito alla mia domanda per accedere al fondo di garanzia, mi è stata rigettata una settimana fa più o meno, dato che non è stato un errore dell’inps a mio modo di vedere, è meglio far ricorso in quanto ci sono delle cose da parte del curatore e dal patronato da modificare o meglio presentare una nuova domanda?

Se non ci sono stati errori da parte INPS, e se l’attestazione di insinuazione al passivo per il TFR non è stata correttamente perfezionata e/o trasmessa come documentazione allegata alla domanda di rimborso del TFR, allora conviene presentare una nuova domanda.

23 Febbraio 2020 · Ludmilla Karadzic

Sto attendendo la modifica da parte del curatore del passivo in quanto l’inps ha notato che non c’era alcuna somma ammessa come tfr ma solo come credito diverso. Posso eventualmente far seguire la pratica da un consulente che ripresenti la domanda? in quanto mancavano inoltre il mandato di assistenza da parte del patronato oltre al problema prima menzionato…posso far occupare della presentazione della domanda nuova o del ricorso da parte di un “nuovo” professionista? o la pratica deve necessariamente finire di seguirla chi l’ha iniziata e presentata? quindi patronato e mio legale?

Qui qualcuno ha sbagliato: se la richiesta di insinuazione al passivo non è stata presentata per il TFR, è chiaro che il curatore fallimentare non ha inserito il tfr fra i crediti ammessi al passivo. Può rivolgersi ad altri, visto che i professionisti che l’hanno seguita non hanno ottenuto un buon successo. A meno che lei abbia taciuto di aver diritto al Trattamento di Fine Rapporto

23 Febbraio 2020 · Simone di Saintjust

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