Pochi giorni fa, ho comprato un’autovettura usata, con garanzia di 12 mesi, presso una concessionaria, ma subito dopo averla prelevata dalla stessa, mi accorgevo che il condizionatore presentava un problema: avvertito il concessionario, lo stesso mi garantiva che avrebbe risolto il problema a sue spese, però ad oggi trascorsa una settimana nulla è stato risolto e dallo stesso arrivano solo promesse che però restano tali.
Ci sono tutele nei confronti del consumatore come nel mio caso?
L’articolo 128 del Codice del Consumo (decreto legislativo 206/2005) precisa, al comma numero 5, che le norme del Codice si applicano anche alla vendita di beni di consumo usati, tenuto conto del tempo del pregresso utilizzo, limitatamente ai difetti non derivanti dall’uso normale della cosa.
Per poter avvalersi delle tutele previste dalla normativa vigente, tuttavia, conviene inviare (anche se la forma scritta non è necessaria, secondo l’articolo 1495 del codice civile) entro otto giorni, al Concessionario, con raccomandata A/R in piego (per evitare che il destinatario possa asserire in futuro di aver ricevuto una busta vuota), formale diffida ad adempiere: come si dice la chiacchiere stanno a zero e nella comunicazione andrà ricordato l’acquisto effettuato con garanzia annuale nonché il difetto riscontrato subito dopo l’acquisto, chiedendo la riparazione in garanzia in tempi brevi dell’impianto di condizionamento nonché la messa a disposizione di una vettura di cortesia da utilizzare durante i tempi occorrenti per la riparazione in officina dell’auto appena acquistata, fissando anche un termine congruo per rimuovere il vizio denunciato e riconsegnare la vettura al proprietario.
L’operatività della garanzia per vizi è, come abbiamo avuto modo di vedere, sottoposta a stretti termini di decadenza e prescrizione: rispettivamente, sotto il primo profilo, il compratore ha l’onere di denunciare i vizi al venditore entro otto giorni dalla scoperta, ex articolo 1495 del codice civile.
Il Codice del Consumo prevede rimedi primari (riparazione e/o sostituzione) e secondari (riduzione del prezzo o risoluzione). Il consumatore deve optare prioritariamente per il ripristino del bene ma, anche nel caso in cui questo sia possibile e non eccessivamente oneroso, ma il venditore non vi provveda entro un congruo termine, egli può agire per la riduzione del prezzo o per la risoluzione del contratto, pur in presenza di un difetto di lieve entità. La riparazione e la sostituzione di un bene non conforme devono essere effettuate senza spese a carico del consumatore, entro un lasso di tempo ragionevole (15 giorni) e senza notevoli inconvenienti (vettura di cortesia). Così ha deciso la Corte di Cassazione con l’ordinanza 3695/2022.
Per la giurisprudenza, inoltre, il consumatore, scaduto il termine congruo (normalmente, quindici giorni) per la sostituzione e/o la riparazione, senza che il venditore vi abbia provveduto, ovvero se le stesse abbiano arrecato un notevole inconveniente (ad esempio, l’impossibilità di svolgere la propria attività ad un agente di commercio), può agire per la riduzione del prezzo o per la risoluzione del contratto, pur in presenza di un difetto di lieve entità (Cassazione 10453/2020).
12 Luglio 2024 · Giovanni Napoletano
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