Principio meritevolezza Legge 3/2012 (salva suicidi)


Il mio avvocato mi ripropone di rifare domanda per piano del consumatore legge 3/2012 nel 2016 avevo già fatto domanda e mi viene rigettata perchè OCC dopo mia segnalazione non inserisce nel piano che per nuove opportunità lavorative avevo chiuso un negozio e sarei stato assunto a tempo indeterminato dall’azienda per la quale lavoro; ora sentendo più di un avvocato c’è chi dice che è difficile perchè mi ritroverei lo stesso giudice che aveva fatto il rigetto considerando atto in frode ai creditori anche se il legale mi aveva fatto fare rinuncia al piano per nuove opportunità lavorative ma il giudice non ne tiene proprio conto, il mio legale mi dice di andare avanti perchè c’è una sentenza della cassazione che dice si devono passare 5 anni ma dall’effettivo beneficio della legge, leggendo però i vari articoli si parla del criterio di meritevolezza e questa cosa non mi è chiara, magari qualcuno ha esperienza in merito?

Segua le indicazioni del suo legale: il principio che lei definisce di meritevolezza nulla ha a che fare con la possibilità, sancita dalla giurisprudenza, ormai consolidata, di ripresentare, dopo un rigetto e prima che sia decorso il quinquennio, l’istanza di accesso alle procedure previste dalla legge 3/2012 per la composizione delle crisi da sovraindebitamento.

L’articolo 12 bis della legge 3/2012, pone come condizione preliminare che il giudice deve verificare – prima di omologare il piano di rientro presentato dal consumatore – che il debitore non abbia colposamente determinato il sovraindebitamento, anche per mezzo di un ricorso al credito non proporzionato alle proprie capacita’ patrimoniali.

L’articolo 14 terdecies, sempre della legge 3/2012, nello stabilire i requisiti per l’accesso al beneficio dell’esdebitazione, richiede che il debitore persona fisica e’ ammesso al beneficio della liberazione dei debiti residui nei confronti dei creditori concorsuali e non soddisfatti a condizione che:
a) abbia cooperato al regolare ed efficace svolgimento della procedura, fornendo tutte le informazioni e la documentazione utili, nonche’ adoperandosi per il proficuo svolgimento delle operazioni;
b) non abbia in alcun modo ritardato o contribuito a ritardare lo svolgimento della procedura;
c) non abbia beneficiato di altra esdebitazione negli otto anni precedenti la domanda;
d) non sia stato condannato, con sentenza passata in giudicato, per uno dei reati previsti dall’articolo 16; e) abbia svolto, nei quattro anni successivi al deposito della domanda di liquidazione, un’attività produttiva di reddito adeguata rispetto alle proprie competenze e alla situazione di mercato o, in ogni caso, abbia cercato un’occupazione e non abbia rifiutato, senza giustificato motivo, proposte di impiego;
f) siano stati soddisfatti, almeno in parte, i creditori per titolo e causa anteriore al decreto di apertura della liquidazione.

26 Febbraio 2019 · Ornella De Bellis

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