DOMANDA
il riferimento è a questo post. Nel caso in cui un coerede non accettasse l’eredità nei 10 anni previsti come termine di prescrizione del diritto, cosa succederebbe?
RISPOSTA
Innanzitutto l’articolo 485 del codice civile dispone che il chiamato all’eredità, quando a qualsiasi titolo è nel possesso di beni ereditari, deve fare l’inventario entro tre mesi dalla data del decesso.
Come confermato anche dalla Corte di cassazione (ordinanza 36080/2021) anche il chiamato che intende rinunciare all’eredità deve sottostare a tale obbligo. In altre parole, se la coerede Tizia vuole rinunciare all’eredità e conviveva con la madre al momento del decesso della genitrice, deve produrre l’inventario degli eventuali beni della defunta di cui si trovava in possesso, entro il termine perentorio di tre mesi dal decesso, anche se tali beni non esistono e anche se intende rinunciare all’eredità. Se non adempie, diventa erede pura e semplice e come tale patrimonialmente responsabile dei debiti della madre.
Nell’ipotesi che Tizia, al momento della dipartita della madre, non aveva beni in comune con quest’ultima, allora entra in gioco l’articolo 481 del codice civile, secondo il quale, se la coerede Tizia non ha accettato l’eredità, ma nemmeno vi ha rinunciato, chiunque vi abbia interesse, quindi i creditori della madre di Tizia, possono rivolgersi all’autorità giudiziaria affinché fissi un termine entro il quale la coerede Tizia deve dichiarare se accetta o rinuncia all’eredità. Trascorso questo termine senza che abbia fatto la dichiarazione,
Tizia perde il diritto di accettare e i creditori della madre di Tizia possono chiedere al giudice di soddisfarsi sulla quota dei beni ereditari spettanti a Tizia fino alla concorrenza dei loro crediti, come, peraltro, dispone l’articolo 524 del codice civile.
24 Novembre 2024 - Giorgio Martini