Prestito non rimborsato – conseguenze


Donazione, pignoramento presso residenza debitore e presunzione legale di proprietà – problematiche e possibili precauzioni, pignoramento stipendio





Tempo fa chiesi un prestito ad una finanziaria con l’intento di onorarlo con lo stipendio di mia moglie: dopo 7 mesi e dopo aver versato le prime 7 rate, mia moglie fu licenziata (assieme ad altre sue colleghe).

Logicamente non ho potuto più onorare il debito e dopo tanto tempo (tra chiamate dell’ufficio crediti, raccomandate e telegrammi) l’ente creditore mi ha fatto pervenire un ricorso per decreto ingiuntivo dal tribunale competente di zona.

Faccio una premessa: sono separato, mia moglie non abita più con me, il mio appartamento – su cui grava una ipoteca per precedente mutuo (ancora in itinere) – è stato assegnato con atto notarile al 50% sia a mia figlia (sposata e residente per conto proprio) e 50% a mio figlio (soldato), celibe e residente sotto il mio stesso tetto.

Altro bene, un terreno agricolo, anch’esso dato il 50% ciascuno ai miei figli. La mia pensione è così suddivisa: 400 euro a mio figlio e 700 euro a mia moglie.

Quello che rimane, 900 euro, 500 sono per il mutuo e la rimanente somma è per casa.

Tutti i beni mobili presenti nel mio appartamento mi sono state concessi da mio figlio in comodato d’uso (con atto registrato presso l’ufficio delle entrate).

Sicuramente ora il mio creditore manderà l’ufficiale giudiziario a casa. Come mi dovrò comportare? Come si comporterà l’ufficiale giudiziario?

Attesa l’esistenza di una ipoteca volontaria a garanzia del mutuo sull’immobile di proprietà, non ha molta importanza sapere con certezza (ma la circostanza è intuibile) se le quote di proprietà ai figli siano state donate: certamente la finanziaria non chiederà la revocatoria degli atti notarili di donazione per avviare azione esecutiva su un immobile donato ai figli dal debitore, laddove già esiste un creditore privilegiato (la banca).

Diverso il discorso per quanto attiene il terreno agricolo: qualora il valore commerciale del bene possa coprire, anche parzialmente, il debito, la finanziaria non avrà problemi a chiedere al giudice la revocatoria dell’atto di donazione ai figli.

Anzi, a questo proposito, va ricordato che la legge 83/2015 (in vigore dal 27 giugno) integrando l’articolo 2929 del codice civile, ha concesso al creditore la facoltà di espropriare direttamente i beni del debitore oggetto di donazione senza nemmeno dover esperire l’azione revocatoria ordinaria, quando siano verificate determinate condizioni.

Il codice civile, per quanto di interesse, così dispone attualmente: il creditore che sia pregiudicato da un atto del debitore, di costituzione di vincolo di indisponibilita’ o di alienazione, che ha per oggetto beni immobili o mobili iscritti in pubblici registri, compiuto a titolo gratuito successivamente al sorgere del credito, può procedere, munito di titolo esecutivo, a esecuzione forzata, ancorche’ non abbia preventivamente ottenuto sentenza dichiarativa di inefficacia, se trascrive il pignoramento nel termine di un anno dalla data in cui l’atto e’ stato trascritto. La disposizione di cui al presente comma si applica anche al creditore anteriore che, entro un anno dalla trascrizione dell’atto pregiudizievole, interviene nell’esecuzione da altri promossa.

Quando il pregiudizio deriva da un atto di alienazione, il creditore promuove l’azione esecutiva nelle forme dell’espropriazione contro il terzo proprietario. Il debitore, il terzo assoggettato a espropriazione e ogni altro interessato alla conservazione del vincolo possono proporre le opposizioni all’esecuzione quando contestano la sussistenza dei presupposti di cui al primo comma, nonche’ la conoscenza da parte del debitore del pregiudizio che l’atto arrecava alle ragioni del creditore.

Infine, se la pensione non è gravata da pignoramenti in corso, indipendentemente dalla rata del mutuo che bisogna pagare e dagli assegni di mantenimento dovuti al coniuge separato e ai figli (disposti in sede di accordo di separazione consensuale o da provvedimento giudiziale) il rateo mensile è comunque suscettibile di pignoramento del 20% dell’importo che eccede il minimo vitale (nel suo caso, siamo intorno ai 300 euro/mese).

Tanto premesso, lei comprenderà che ben difficilmente la finanziaria creditrice sceglierà di mandarle l’ufficiale giudiziario a casa.

3 Dicembre 2015 · Genny Manfredi


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