Spesso il debitore principale (o il garante del debitore principale) perfeziona con il creditore (banca, finanziaria o società di recupero crediti) un accordo transattivo che prevede un piano di rientro rateale, anche cambializzato, per rimborsare agevolmente il credito rimasto insoddisfatto.
Capita, talvolta, che il debitore non riesca, comunque, a tener fede agli adempimenti concordati: la domanda che ci si pone è cosa succede al verificarsi di tale ipotesi e, in particolare, se egli sia obbligato a rimborsare il debito originario oppure la somma fissata con l’ultimo accordo transattivo concluso.
Sul tema, la giurisprudenza consolidata ha stabilito che deve essere qualificata novativa la transazione che determina l’estinzione del precedente rapporto e ad esso si sostituisce integralmente, di modo che si verifichi una situazione di oggettiva incompatibilità tra il rapporto preesistente e quello dell’accordo transattivo, con la conseguente insorgenza dall’atto di un’obbligazione oggettivamente diversa dalla precedente.
Invece, è qualificabile come transazione semplice, o conservativa, l’accordo con il quale le parti si limitano ad apportare modifiche solo quantitative ad una situazione già in atto e a regolare il preesistente rapporto mediante reciproche concessioni, consistenti (anche) in una bilaterale e congrua riduzione delle opposte pretese.
Nell’ipotesi in cui un rapporto venga fatto oggetto di una transazione semplice o conservativa (che non abbia, cioè, carattere novativo) il mancato rispetto degli obblighi previsti nella transazione fa rivivere l’accordo originario, al contrario di quanto invece accade qualora le parti espressamente o oggettivamente abbiano stipulato un accordo transattivo novativo, cioè implicante il venir meno in via definitiva dell’accordo originario.
Questo l’orientamento espresso anche dai giudici della Corte di cassazione nella sentenza 12876/2015: il che significa, in parole povere, che nel caso in cui il padre garante del figlio debitore principale non onori le cambiali emesse, si ripristina il contratto precedente, con piena responsabilità patrimoniale del figlio debitore principale per il debito originario al netto degli importi eventualmente pagati con le cambiali dal padre garante.
Per rispondere alla sua seconda domanda, invece, bisognerebbe conoscere la situazione della posizione debitoria così come censita nelle principali centrali rischi pubbliche e private: ma, a naso, mi sentirei di escludere che lei possa ottenere, al momento, un mutuo ipotecario.
29 Luglio 2019 · Ludmilla Karadzic