Prestazione erogate dopo il decesso del pensionato – La restituzione può essere rateizzata?


Inps, recupero indebiti pensionistici





Mia moglie è deceduta il 14 aprile 2008 ho consegnato dopo 2 giorni il certificato di morte all’INPS per annullare la pensione d invalidità civile che percepiva. Dopo 8 anni ho ricevuto una raccomandata dall’INPS che la mensilità del mese di maggio 2008 era stata liquidata presso la nostra banca.

In questi giorni mi sono recato presso la mia banca per controllare se avevano restituito all’INPS la pensione relativa al mese di maggio 2008. La quota è entrata nel nostro c/corrente ma non è stata riaddebitata all’INPS.

Sono stato lo stesso giorno all’INPS per farmi rateizzare la somma ma mi è stato detto che forse non si può. La quota percepita che richiedono è 712,00 euro + interessi di 100,44 euro.

Io voglio restituire quanto dovuto ma in 4 rate che devo fare se non accettassero la richiesta di rateizzazione e pagare 812,44 EURO in unica soluzione.

Com’è noto, in materia di recupero di indebiti pensionistici il diritto dell’Istituto alla relativa ripetizione si prescrive nel termine di dieci anni a decorrere dal momento in cui è stata effettuata l’indebita erogazione.

Se lei, debitore in qualità di coniuge superstite erede della pensionata deceduta, è a sua volta un pensionato, per eccepire il diritto alla rateazione dell’importo indebitamente percepito, può fare riferimento in via analogica, alla circolare INPS 31/2006.

In base a tale documento, in sostanza, il recupero dell’indebito mediante trattenuta sul trattamento pensionistico del debitore (erede superstite, nel caso di cui si discute) deve essere effettuato in un’unica soluzione solo qualora l’indebito sia non superiore ad un quinto dell’importo mensile della pensione del debitore (comunque fatto salvo l’importo corrispondente al trattamento minimo).

Qualora non vi siano i presupposti per effettuare il recupero in un’unica soluzione, la restituzione dell’indebito pensionistico da parte del debitore erede pensionato deve essere effettuata con il sistema di rateizzazione che non superi le 24 mensilità, in modo che l’importo di ciascuna trattenuta mensile (facendo salvo comunque il trattamento minimo) non sia superiiore al quinto dell’importo mensile della pensione.

In ogni caso, la rateizzazione del pagamento delle somme indebitamente percepite può essere richiesto dal debitore sia nel caso in cui la restituzione debba avvenire mediante rimessa in denaro sia nel caso in cui la restituzione debba avvenire mediante trattenute sulle prestazioni pensionistiche.

Nel primo caso il responsabile della sede territorialmente competente, tenuto conto dell’importo dell’indebito e delle condizioni economiche del debitore, può determinare un piano di recupero che preveda versamenti diretti da parte del debitore a scadenze non superiori ad un mese e per periodi che, salvo ipotesi eccezionali, non superino i 24 mesi dal primo versamento.

Nel secondo caso, il debitore ha facoltà di chiedere che la rateizzazione delle trattenute sulla prestazione pensionistica avvenga per un periodo inferiore alle 24 mensilità. La rateizzazione può essere articolata per un periodo di tempo superiore ai 24 mesi solo in alcuni casi specifici di cui non faremo cenno, atteso l’importo dell’indebito e la manifesta volontà, espressa dall’interessato, di restituirlo in quattro rate.

23 Agosto 2016 · Carla Benvenuto


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