Convocazione in tribunale del debitore sottoposto a pignoramento del quinto dello stipendio

Il giudice si basa, per stabilire la quota stipendiale da assegnare al creditore procedente, sulla dichiarazione del terzo pignorato (il datore di lavoro)












Da poco mi è stato pignorato il quinto dello stipendio, nulla in contrario, visto che ora, fortunatamente, lavoro. Nell’ultima raccomandata, la stessa che è stata recapitata al lavoro, oltre a imporre il pignoramento, dice, che dovrei presentarmi in tribunale. Chiedo, è indispensabile? C’e la regola del consenso/assenso? O mi devo trovare un avvocato, spendendo soldi, per una cosa che già è in atto?

Il giudice si basa, per stabilire la quota stipendiale del debitore inadempiente da assegnare al creditore procedente, sulla dichiarazione del terzo pignorato (il datore di lavoro), il quale dovrebbe correttamente comunicare eventuali eventuali gravami insistenti sulla retribuzione mensile percepita dal debitore: cessioni del quinto, pregressi pignoramenti e ordini giudiziali di pagamento diretto (a carico del datore di lavoro) ex articolo 156 del codice civile o articolo 8 della 898/1970 (inerenti obblighi alimentari a cui è tenuto il dipendente).

Se lei non ha questi problemi, se ritiene corretta la quota massima prelevata in sede di preaccantonamento dal datore di lavoro in qualità di custode, se, in sostanza, non avrebbe nulla da contestare in udienza, può benissimo evitare di presenziare, dal momento che la convocazione è effettuata, soprattutto, a tutela del debitore sottoposto ad azione esecutiva.

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29 Luglio 2019 · Marzia Ciunfrini