Presenza eventi rilevanti in CRIF su segnalazione ING BANK – Differenza fra CRIF e CR Bankitalia












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Nel 2014 ho avuto disguidi con una carta di credito della ing direct, risultato: conto in rosso e segnalazione in crif della carta. Successivamente la segnalazione è stata modificata come carta rinunciata dal cliente e cancellata. Contestualmente nella sezione Crif presenza di eventi rilevanti aperta la posizione in sofferenza non specificando se riferita alla carta od al conto corrente (preciso che l’ultimo estratto conto presente è del 4 trimestre 2015 e che la carta aveva scadenza 06/2015). La mia domanda e’ cercare di capire in quale contesto vengono inseriti gli eventi rilevanti e che valenza hanno rispetto alle tempistiche del codice deontologico.

La posizione riconducibile al debito derivante dal conto corrente in rosso è stata, molto probabilmente, censita in CR (Centrale Rischi) Bankitalia e solo di riflesso referenziata in CRIF: per comprendere l’evoluzione della segnalazione (in pratica quando interverrà l’oscuramento previsto dal codice deontologico e di buona condotta per il trattamento dei dati personali effettuato a fini di informazione creditizia) le suggerisco di effettuare una visura in CR.

Da tener presente che la posizione potrà essere oscurata decorsi tre anni dalla data in cui c’è stato il passaggio in sofferenza (con la contestuale apposizione a perdita) del credito rimasto insoddisfatto.

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STOPPISH

4 Febbraio 2020 · Ornella De Bellis

Ho gia effettutato visura in CR, effettivamente c’è la presenza della sofferenza aggiornata mensilmente con l’aggiunta ogni anno degli interessi passivi (la mia perplessità nasce dal fatto che l‘ultimo estratto conto presente nel sito della banca è aggiornato al 31 /12/2005 ) se la ratio del garante della privacy dice che il massimo di permanenza sia di 5 anni nella CRIF rispetto al prodotto (sia carta o finanziamento o conto corrente) ed evidentemente con questa condizione in CR la banca può bellamente protrarre sine die la segnalazione …

Nel tentativo di chiarire la questione è forse utile ricordare due cose.

La prima: CRIF (Centrale Rischi di Intermediazione Finanziaria) è un Sistema di Informazioni Creditizie (SIC) privato. In conformità al codice deontologico e di buona condotta per il trattamento dei dati personali effettuato a fini di informazione creditizia, la posizione censita viene oscurata quando siano passati tre anni dalla segnalazione iniziale (e al massimo entro 5 anni qualora si rendessero necessari aggiornamenti della stessa). Trattandosi di affidamento in conto corrente (fido) in rosso, il termine decorre dalla data di chiusura del conto corrente, laddove solo in quella data il debito risulta certo, liquido ed esigibile.

La seconda: la CR (Centrale Rischi) costituisce, invece, un sistema di rilevazione pubblico, gestito dalla Banca d’Italia che serve anche e soprattutto a monitorare l’esposizione globale complessiva del circuito bancario e finanziario. In essa vengono censite le posizioni debitorie superiori a 30 mila euro e quelle postate in sofferenza di qualsiasi importo (evidentemente, la prima segnalazione, nella fattispecie, è intervenuta in data successiva alla chiusura del conto corrente scoperto). Si parla di sofferenza quando il cliente è valutato in stato di insolvenza (cioè irreversibilmente incapace di saldare il proprio debito). La classificazione a sofferenza è il risultato dell’autonoma valutazione della situazione finanziaria complessiva del cliente da parte della banca o dell’intermediario finanziario. L’appostazione a sofferenza della posizione debitoria confluisce quindi in CR Bankitalia qualsiasi sia l’importo del credito, come abbiamo già accennato. La segnalazione della posizione in Centrale Rischi Bankitalia deve essere reiterata dal creditore mensilmente, per legge, almeno fino a quando il creditore classifica il credito non rimborsato come perdita e/o lo cede a terzi (fruendo delle conseguenti agevolazioni fiscali). Da quel momento, e solo da quel momento, trovano applicazione le regole stabilite dal Garante per la protezione dei dati personali (praticamente le esigenze di privacy passano in secondo piano rispetto alle esigenze di conoscere in ogni momento la reale esposizione del sistema creditizio italiano). Quindi, la posizione debitoria censita non viene più aggiornata mensilmente e resta visualizzabile per tre anni dall’ultimo aggiornamento (passaggio a perdita dell’importo non recuperato o della differenza fra l’importo non recuperato e l’introito da factoring in caso di cessione a terzi).

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5 Febbraio 2020 · Loredana Pavolini

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