Prescrizione per cartella esattoriale originata da multa

Nel 2006 il verbale di multa poteva essere notificato entro 150 giorni dall'accertamento dell'infrazione (si tratta di circa cinque mesi).












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Nella cartella esattoriale di Equitalia si fa riferimento ad una multa che avrei preso nel 2006, anche se non c’è nemmeno il numero del verbale. La multa non mi è stata notificata o almeno non l’ho ricevuta allora, l’iscrizione a ruolo è avvenuto nel 2010 e la notifica c’è stata a dicembre del 2012. Dovrebbe trattarsi di prescrizione in questo caso o mi sbaglio? in piu’ sembra che la multa sia ripetuta per ben 2 volte anche se non posso essere sicura che si tratti della stessa perchè in nessun caso è segnato il numero di verbale:

contravv. cod strada 689/81 euro 71
contravv. cod strada mag. 689/81 euro 49.70
recupero spese euro 7.74

contravv cod strada 689/81 euro 71
contravv. cod strada mag 689/81 euro 49.70
recupero spese 7.74

Nel 2006 il verbale di multa poteva essere notificato entro 150 giorni dall’accertamento dell’infrazione (si tratta di circa cinque mesi).

Il termine quinquennale di decadenza in cui va notificata la cartella esattoriale decorre dalla data di notifica del verbale.

Ne consegue che, supposto anche che la notifica del verbale fosse avvenuta per compiuta giacenza in ragione della temporanea irreperibilità dell’obbligato al pagamento, dovremmo trovarci di fronte ad un caso di decadenza della pretesa comunicata con la cartella esattoriale notificata nel dicembre 2012.

Tuttavia, va segnalato anche che, in alcune particolari situazioni, la notifica del verbale di multa poteva essere correttamente effettuata (parliamo sempre del 2006) ben oltre i 150 giorni dalla notifica del verbale: è il caso, ad esempio, in cui il proprietario del veicolo cambiava residenza senza comunicare all’anagrafe il possesso del veicolo (sicché il dato non veniva trasmesso al PRA per l’aggiornamento degli archivi).

Potrebbe recarsi presso l’ufficio contravvenzioni del comune in cui è stata accertata l’infrazione, per conoscere esattamente la data in cui risulta essersi perfezionata la notifica del verbale.

Ma, si tratterebbe di un puro esercizio finalizzato solo a soddisfare la sua curiosità, se non altro perché, anche nel caso in cui non fossero stati rispettati i termini di decadenza previsti dalla legge per la notifica della cartella esattoriale originata da sanzioni amministrative, lei non potrebbe ricorrere per ottenerne l’annullamento, essendo ormai trascorsi, dal dicembre 2012, più di 60 giorni.

Potrà, tuttavia, procedere con opposizione all’esecuzione ex art. 615 c.p.c. che richiede necessariamente l’assistenza di un legale (si tratta di un vero e proprio processo dove l’opponente cita in giudizio creditore ed esattore per vedere dichiarata l’inesistenza della pretesa). Per poter avvalersi di questo rimedio è, naturalmente, sempre necessario, ad esempio, che la notifica del verbale di multa non sia mai stata giuridicamente effettuata, neanche per compiuta giacenza (in pratica l’ufficio contravvenzioni non deve essere nelle condizioni di poter produrre, a lei o in giudizio, copia conforme della relata di notifica del verbale o può solo produrre una relata di notifica effettuata nelle mani di un terzo, e/o in un luogo, che non aveva alcuna attinenza con lei) oppure che sia stata effettuata in violazione dei termini di decadenza (dopo 150 giorni dall’accertamento dell’infrazione).

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19 Luglio 2014 · Giuseppe Pennuto

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