Prescrizione delle spese di giustizia in ambito penale


La pretesa delle spese di giustizia si prescrive entro un decennio dalla notifica della sentenza definitiva di condanna





Con sentenza del 29 novembre 2012 sono stato condannato in un processo penale che mi ha visto imputato: ho proposto appello a tale sentenza e, successivamente con sentenza del 04 ottobre 2017 depositata 09 ottobre 2017 è stata confermata la prima sentenza.

Il 28.04.2023 ho ricevuto dall’Agenzia delle Entrate cartella esattoriale con l’invito a pagare, entro 60 giorni, le spese di giustizia. che ho pagato nei termini di legge. Preciso che dal data della prima sentenza a quella della sentenza di appello non ho mai ricevuto alcuna comunicazione.

Tutto ciò premesso mi sorge un dubbio e chiedo:
a)Le spese di giustizia nel frattempo erano prewcritte?
b)Riceverò altra cartella per quelle relative al giudizio di appello?

Con la liquidazione delle spese di Giustizia in ambito penale, si fa riferimento ai compensi e alle indennità spettanti a soggetti terzi quali i consulenti tecnici, i testimoni o i gestori di servizi telefonici o di noleggio apparati, liquidati dal Giudice presso il quale si svolge il procedimento e messi in pagamento dall’ufficio competente del Funzionario delegato alla spesa.

Completata l’attività, l’interessato presenta un’istanza di liquidazione presso la Cancelleria del giudice che ha conferito l’incarico.

Se c’è stata costituzione di parte civile, le spese di giustizia potrebbero comprendere anche le parcelle degli avvocati di parte civile.

Normalmente, le spese di giustizia correlate al processo penale vengono richieste all’imputato in occasione della condanna passata in giudicato (ovvero della sentenza di condanna non impugnata in appello o in Cassazione dal PM o dal condannato). L’obbligato deve adempiere entro 90 giorni, a partire da quello in cui la sentenza di condanna definitiva gli è stata notificata.

Se il condannato in via definitiva non adempie, il debito viene iscritto a ruolo e successivamente affidato ad Agenzia delle Entrate Riscossione (AdER, ex Equitalia) che, entro dieci anni decorrenti dalla data di notifica della sentenza definitiva (la quale non è, beninteso, la data in cui viene emessa o pubblicata la sentenza definitiva) deve notificare la cartella esattoriale al debitore.

Pertanto la cartella esattoriale notificata ad aprile 2023 non sembra essere prescritta: ma anche se fosse stata prescritta, il debitore, per far valere l’intervenuta eventuale prescrizione, avrebbe dovuto presentare ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale (CTP) entro 60 giorni dalla sua notifica.

In ogni caso, non dovrebbero esserci, in futuro, altre richieste di pagamento delle spese di giustizia per il processo penale già conclusosi.

Come riferimento normativo in tema di recupero delle spese del processo penale, va consultato il Decreto del Ministero della Giustizia 124/2014, che riguarda, appunto il recupero delle spese, anticipate dall’erario, relative ai processi penali ove la sentenza di condanna sia divenuta definitiva.

10 Luglio 2023 · Marzia Ciunfrini


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