In tema di decadenza dal potere di accertamento del tributo locale, l’articolo 161 delle legge 296/06 dispone che gli enti locali, relativamente ai tributi di propria competenza (come l’IMU), procedono alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti, nonchè all’accertamento d’ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti, notificando al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, un apposito avviso motivato.
Gli avvisi di accertamento in rettifica e d’ufficio devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati. Entro gli stessi termini devono essere contestate o irrogate le sanzioni amministrative tributarie, a norma degli articoli 16 e 17 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni.
Quindi l’accertamento per omessa dichiarazione IMU non è decaduto (e non è prescritto).
21 Gennaio 2020 · Andrea Ricciardi