Prescrizione di una intimazione al pagamento notificata nel 2015 per IVA non versata nel 2011

Bisogna tener conto delle sospensioni dei pagamenti e delle attività di riscossione intervenute per legge, causa pandemia


DOMANDA

Mio padre ha appena ricevuto una intimazione al pagamento entro 5 giorni in riferimento a omessa versamento iva del 2011 notificato nell’aprile 2015: volevo chiedervi conferma se, come credo, la pretesa è prescritta e come fare ricorso.

RISPOSTA

Per capire se è intervenuta prescrizione del diritto ad esigere il credito IVA bisogna recarsi all’Agenzia delle Entrate e verificare, con accesso agli atti, se dal 2015 ad oggi ci sono state ulteriori notifiche interrutrici dei termini di prescrizione, magari perfezionatesi per compiute giacenza all’insaputa del destinatario.

Bisognerebbe poi tener conto delle sospensioni dei pagamenti e delle attività di riscossione, intervenute per legge causa COVID, periodi nel corso dei quali la prescrizione non decorre.

Secondo i giudici della Corte di cassazione (sentenza 960/2025), infatti, la sospensione di 85 giorni per l’emergenza COVID impatta su prescrizione e decadenza di tutti gli atti di tipo esattoriale (relativi cioè al recupero dei crediti vantati dalla Pubblica Amministrazione) e per essi non si limita a differire le sole scadenze prescrizionali e decadenziali che ricadono all’interno del periodo 8 marzo – 31 maggio 2020, ma congela il decorso di tutti i termini che scadono successivamente a quell’intervallo temporale, facendoli riprendere esattamente dal punto in cui si erano interrotti, con un conseguente slittamento in avanti della scadenza finale della prescrizione dei termini tributari, pari alla durata della sospensione stessa (85 giorni).

Il fondamento logico-giuridico della soluzione adottata risiede nella ratio compensativa della normativa emergenziale, ossia restituire alla Pubblica Amministrazione, ed in particolare a quella finanziaria, il tempo operativo limitato dall’emergenza COVID, così da garantire l’effettività dell’azione accertatrice nonché di riscossione coattiva, senza vulnerare i diritti del contribuente oltre il ragionevole bilanciamento degli interessi in gioco.

Dunque, la sospensione emergenziale riconducibile alla pandemia Covid di 85 giorni dei termini di prescrizione e decadenza dei crediti esattoriali non opera solo per i termini relativi a procedimenti in scadenza entro il 31 dicembre 2020 e, comunque, fino al 31 dicembre del secondo anno successivo (come inizialmente dettato dall’articolo 12 del Dlgs 159/2015), ma determina uno slittamento in avanti della scadenza finale pari alla durata della sospensione stessa.

Ricordiamo, tuttavia, che la prescrizione non opera automaticamente (d’ufficio), ma deve essere espressamente eccepita dalla parte interessata, ai sensi dell’articolo 2938 del Codice civile. Il giudice non può rilevarla autonomamente se non opposta. Deve essere sollevata in giudizio dal debitore, dimostrando l’inerzia del titolare (AdER) del diritto di credito.

E, inoltre, è bene sapere che un atto AdER può essere considerato correttamente notificato, per compiuta giacenza, quando, durante il tentativo di consegna, si verifica l’assenza del destinatario o il rifiuto a ricevere l’atto da parte di altri soggetti che la normativa vigente ritiene autorizzati a prendere in consegna l’atto stesso, o la loro assenza. Ragion per cui il debitore destinatario dell’atto interruttivo dei termini di prescrizione può benissimo ignorarne l’intervenuta corretta notifica.

Infine, da ultimo ma non ultimo aspetto da considerare, bisognerebbe tener conto dei tempi di prescrizione dei crediti IVA ed IRPEF vantati dall’Erario che variano a seconda che sia stata o meno prodotta la dichiarazione fiscale prevista dalla legge, aspetto fondamentale della questione che chi ci scrive non ha inteso precisare.

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17 Aprile 2026