Termini entro i quali chi vi ha interesse può esercitare il diritto di impugnare un testamento per falsità

La falsità del testamento è motivo di nullità sostanziale, cioè il testamento sarà impugnabile senza termini di scadenza, da chiunque vi abbia interesse












Ho letto che la prescrizione è di 5 anni: ma 5 anni dalla successione o 5 anni da quando si viene a conoscenza del falso? Cordiali saluti

La questione è abbastanza articolata e complessa e il contesto non è chiaro dal quesito: l’articolo 606 del codice civile stabilisce che la falsità del testamento costituisce motivo di nullità sostanziale che lo rende irrimediabilmente nullo, e quindi impugnabile senza termini di scadenza, da chiunque vi abbia interesse.

Naturalmente la falsità del testamento dovrà essere dimostrata con perizie calligrafiche e produzione di scritture di raffronto del de cuius: hanno pochissima, se non nulla, rilevanza le testimonianze di terzi, specie se motivate da rancori personali verso l’erede che ha esibito il testamento rinvenuto.

Il testamento lesivo della quota di eredità che spetta ad un coerede può essere annullato, in modo meno complicato, su istanza del coerede leso, nel termine di dieci anni dal decesso del de cuius.

Sempre in base all’articolo 606 del codice civile, infine, il testamento olografo può essere annullato, per vizi di forma, nel termine di cinque anni dal giorno in cui è stata data esecuzione alle disposizioni testamentarie ovvero dalla data in cui il testamento viene reso pubblico.

L’annullamento del testamento fa venir meno la successione testamentaria, e rende operativa quella legittima: in altri termini, l’annullamento di un testamento potrebbe risultare decisivo, ad esempio, qualora il de cuius, senza figli ed ascendenti ma con fratelli e sorelle, lasciasse per testamento alla propria moglie il 100% della propria eredità. Con la successione senza testamento il patrimonio lasciato dal de cuius andrebbe ripartito per 2/3 al coniuge superstite e per 1/3 ai collaterali del defunto (fratelli e sorelle).

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4 Giugno 2023 · Giorgio Martini