Il codice civile, all'articolo 1491 (esclusione della garanzia) dispone che non è dovuta la garanzia se al momento del contratto il compratore conosceva i vizi della cosa e ugualmente la garanzia non è dovuta, se i vizi erano facilmente riconoscibili, salvo, in questo caso, che il venditore abbia dichiarato che la cosa era esente da vizi. La ratio della norma è quella per cui, se il compratore conosce i vizi, la garanzia non ha ragione di esistere in quanto si presume che abbia inteso acquistare il bene nello stato in cui si trovava, quindi viziato. Tuttavia, nel contratto di compravendita, l'articolo 1491 del codice civile, in base al quale il venditore non è tenuto alla garanzia per i vizi della cosa venduta ove questi siano facilmente riconoscibili al momento della conclusione del contratto, non opera quando la consegna della merce sia successiva a tale conclusione. Ad esempio, in caso di ...
Decadenza della garanzia per i vizi della cosa venduta
Ho acquistato un'auto usata da un rivenditore che mi ha rilasciato 12 mesi di garanzia con regolare contratto: lo sterzo, che era indicato come nella norma, si è rotto subito per cui ho portato l'auto da un meccanico poiché il lavoro era urgente e fatta riparare con regolare fattura. Il venditore sostiene che la garanzia è decaduta perché non l'ho avvisato e il lavoro non lo ha fatto lui. Posso rivalermi sul venditore? ...
Vizi della cosa venduta - Prescrizione del diritto alla garanzia
Come è noto, gli effetti della garanzia per la cosa venduta prevedono che il compratore possa domandare a sua scelta la risoluzione del contratto (azione redibitoria), ovvero la riduzione del prezzo (azione estimatoria), salvo che, per determinati vizi, gli usi escludano la risoluzione. La scelta tra le due forme di tutela può avvenire fino al momento della proposizione della domanda giudiziale e da tale momento è irrevocabile. Alla risoluzione del contratto conseguono effetti restitutori in quanto il venditore è tenuto a restituire il prezzo e a rimborsare al compratore le spese e i pagamenti sostenuti per la vendita, mentre il compratore deve restituire la cosa, a meno che questa non sia perita a causa dei vizi. L'articolo 1494 del codice civile riconosce, inoltre, al compratore il diritto al risarcimento del danno, a meno che il venditore non dimostri di aver ignorato senza sua colpa l'esistenza dei vizi. Il venditore è, ...