Prescrizione del credito ceduto a Banca Ifis e comunicazione di Decadenza dal Beneficio del Termine (DBT) da parte della finanziaria cedente


Accordo transattivo a saldo stralcio, prescrizione e decadenza dei debiti e dei crediti, recupero crediti





Alcuni anni fa ho contratto un debito con Fiditalia che poi ho pagato solo in parte: circa 7 anni fa ho ricevuto una lettera di decadenza dal beneficio del finanziamento e un anno fa ho inviato una lettera per eccepire l’avvenuta prescrizione degli interessi. Oggi la Fiditalia ha ceduto a Banca Ifis il mio credito per poco più di 15 mila euro, ovvero il capitale erogato più gli interessi (12.000 + 3.000 circa).

Vi chiedo:

1) A quanto sarebbe vantaggioso chiudere con la banca Ifis a saldo e stralcio?

2) E’ giusto calcolare la prescrizione dal giorno in cui è datata la lettera di decadenza dal finanziamento ricevuta?

3) Ho fatto bene a eccepire la prescrizione degli interessi?

4) Se attendo il decorso di 10 anni cosa devo fare esattamente per liberarmi una volta per tutte di quest’incubo?

In merito alla prima domanda, non credo che Banca IFIS sarà propensa ad una chiusura della posizione a saldo stralcio: a meno che lei non sia nullatenente e non percepisca nemmeno un reddito da lavoratore dipendente o da pensionato. Insomma, se possiede beni o redditi aggredibili, difficile che Banca IFIS si accontenti di un saldo stralcio; se non ha occhi per piangere non conviene chiudere il contenzioso nemmeno a saldo stralcio.

La prescrizione decorre dalla comunicazione, della società cedente al debitore, inerente l’intervenuta decadenza dal beneficio del termine.

Se ha motivi per eccepire la prescrizione degli interessi converrà rappresentarli al giudice in sede di opposizione al decreto ingiuntivo.

Se il creditore cessionario rimarrà inerte in quest’ultimo triennio – e sempre ammesso che nel frattempo non le siano state trasmesse ulteriori comunicazioni interruttive dei termini di prescrizione con raccomandata A/R, correttamente notificate per compiuta giacenza a sua insaputa, in occasione di assenze occasionali dal luogo di residenza – non dovrà fare nulla, se non eccepire l’intervenuta prescrizione qualora il creditore dimostrasse di voler avviare azioni esecutive nei suoi confronti per recuperare il credito prescritto.

21 Gennaio 2019 · Andrea Ricciardi


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