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In data 08 marzo 2016 ho ricevuto cartella Equitalia per contributi IVS fissi/percentuale non pagati negli anni 1996/1997/1998/1999: nel febbraio 1999 ho cessato la mia attività e non ho mai ricevuto notifiche di pagamento ai miei indirizzi di residenza (se hanno notificato non so dove possano aver inviato le richieste).
Ho provveduto allora ad inviare ad Equitalia il modello per la sospensione della riscossione barrando la scelta “prescrizione o decadenza del diritto di credito sotteso, intervenuta in data antecedente a quella in cui il ruolo è reso esecutivo” proprio perché non avevo mai ricevuto nulla.
Ieri ho ricevuto risposta dall’INPS dove mi dicono che in data 16 gennaio 2001 mi hanno notificato la cartella ed eventuali eccezioni di merito/prescrizione sarebbero dovute essere contestate al momento della notifica; pertanto la mia richiesta veniva respinta.
Stavo pensando di inviare una nuova dichiarazione in cui indico che non sono più tenuto al pagamento in base all’art. 2953 del c.c. e allo statuto del contribuente. E’ giusto?
Se è vero che una cartella esattoriale le è stata notificata nel lontano gennaio 2001 per il recupero della pretesa contributiva, lei avrebbe dovuto eccepire, a quel tempo, l’illegittimità (per eventuale decadenza o omessa notifica) degli atti presupposti, ovvero gli avvisi di addebito dei contributi IVS non pagati negli anni 1996/1997/1998/1999. Su questo non ci piove.
La prima cosa da fare è allora recarsi presso gli sportelli Equitalia e verificare, con accesso agli atti, che una cartella esattoriale le sia stata effettivamente notificata, anche per compiuta giacenza, nel lontano gennaio 2001.
Per eccepire l’omessa notifica, purtroppo, non basta affermare di non aver ricevuto l’atto, ma bisogna esser certi che l’atto non sia stato depositato presso l’ufficio postale o gli uffici comunali preposti alla gestione dell’albo pretorio in caso di temporanea assenza del destinatario e così notificato, come si indica in gergo tecnico, per compiuta giacenza.
Le resta poi un’altra chance: la cartella esattoriale, originata dal mancato pagamento degli oneri contributivi ed assistenziali dovuti, si prescrive dopo un decennio di inerzia del creditore. La pretesa, pertanto, potrebbe essere prescritta se Equitalia (che agisce in nome e per conto dell’Istituto di previdenza) a partire dall’8 marzo 2006 non le ha mai notificato una ingiunzione di pagamento e/o non ha mai messo (o tentato di mettere) in atto azioni cautelari (fermo amministrativo, ipoteca) o esecutive (pignoramento) nei suoi confronti.
Ma, anche per verificare una tale opportunità, sempre tenendo conto della possibilità di notifica di un atto per compiuta giacenza, è necessario presentare formalmente ad Equitalia istanza di accesso agli atti, chiedendo la produzione in copia di tutta la documentazione inerente le comunicazioni a lei recapitate.
12 Ottobre 2016 · Tullio Solinas
Prescrizione cartella esattoriale per crediti contributivi - Quinquennale o decennale?
Nel 2010 mi è stato notificato un avviso di addebito INPS per contributi non versati: è seguita poi una cartella esattoriale notificata nel 2013 e ieri un avviso di intimazione al pagamento della cartella esattoriale in questione. Ho chiesto lo sgravio in autotutela all'INPS del carico debitorio per intervenuta prescrizione quinquennale della cartella esattoriale, ma mi hanno risposto che una volta divenuto definitivo l'accertamento del 2010, e non opposta la successiva cartella esattoriale del 2013, la prescrizione è decennale. Confermate? ...
In riferimento a questa domanda posta ieri, non mi è chiara la risposta ottenuta ed allora la ripropongo: ho delle cartelle Equitalia per debiti inps iscritti a ruolo nel 2008 con prima notifica il 14/10/2008 e tali cartelle sono state notificate di nuovo ad agosto 2010 con relativa ipoteca sui miei beni. Da allora non ho ricevuto più nulla e visto che son passati più di 6 anni, ormai, volevo sapere se ci sono gli estremi per la prescrizione quinquennale del debito o visto che c'è l'ipoteca si allungano i termini. ...
Tassa automobilistica - Iscrizione al ruolo e prescrizione
Ho ricevuto una cartella di pagamento per omesso pagamento tassa automobilistica anno 2019: ho ricevuto la cartella il 01/02/2023, quindi oltre i 3 anni validi per la prescrizione, non avendo ricevuto prima altri avvisi a riguardo, leggo che il ruolo è stato reso esecutivo in data 15/02/2022 e consegnato il 25/03/2022. Questo vuol dire che in quelle date mi avevano notificato qualcosa e che quindi la cartella non è prescritta? Cioé la data di esecuzione del ruolo emesso (e la data di consegna) può cambiare il calcolo del periodo di eventuale prescrizione? ...
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