DOMANDA
Stamattina ho ricevuto una raccomandata da Agenzia delle entrate Riscossione (AdER, ex Equitalia) per il pagamento di un bollo auto risalente al 2018: si tratta del primo ed unico avviso che ricevo per questo indebito, per cui vorrei chiedere se il mancato pagamento del bollo auto non va automaticamente in prescrizione dopo 3 anni.
RISPOSTA
La tassa automobilistica (o bollo auto) è un tributo locale la cui prescrizione interviene decorso il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui il tributo avrebbe dovuto essere versato: pertanto la pretesa della Pubblica Amministrazione (PA) di ottenere il versamento del bollo auto relativo al 2018 si prescrive a partire dal 31 dicembre 2021.
Tuttavia, ci sono stati vari periodi di sospensione dell’attività di riscossione coattiva condotta da Agenzia delle Entrate Riscossione (AdER ex Equitalia) – attraverso la notifica di cartelle di pagamento, avvisi di accertamento e avvisi di addebito – e svolta a favore della Pubblica Amministrazione.
In particolare:
– il decreto legge Cura Italia (18/2020) ha sospeso le attività di riscossione coattiva dall’8 marzo 2020 al 31 maggio 2020;
– il decreto legge Rilancio (34/2020) ha prorogato la sospensione al 31 agosto 2020;
– il decreto Agosto (104 2020) ha esteso la proroga della sospensione al 15 ottobre 2020;
– il decreto legge 125/2020 ha prolungato la sospensione delle attività di riscossione coattiva al 31 dicembre 2020;
– la legge di conversione 21/2021 del decreto legge 183/2020 ha spostato il termine di sospensione al 28 febbraio 2021;
– il decreto Sostegni (41/2021) ha prorogato la sospensione fino al 30 aprile 2021;
– il decreto Sostegni bis (73/2021), infine, ha spostato il termine di sospensione al 31 agosto 2021.
Infine, va ricordato che i termini di decadenza e prescrizione che scadono entro il 31 dicembre dell’anno o degli anni durante i quali si verifica la sospensione, sono prorogati fino al 31 dicembre del secondo anno successivo alla fine della sospensione (articolo 12 del decreto legislativo 159/2015).
In conclusione, per quel che ci riguarda in questa sede, la prescrizione del bollo auto relativo al 2018 interviene dopo il 31 dicembre 2023.
Ora, però, la data che deve essere presa in considerazione per la verifica dell’eventuale intervenuta prescrizione è quella di affidamento della comunicazione al vettore autorizzato (nella fattispecie Poste Italiane) da parte dell’ente creditore (nella maggioranza dei casi la Regione di residenza dell’automobilista) per la notifica al destinatario. Quindi, non la data di invio della raccomandata, né quella di consegna dell’avviso di accertamento al contribuente.
In caso di dubbi, può essere richiesta, nella fattispecie ad AdER, copia della relata di notifica dell’avviso di accertamento da cui si evince la data in cui il concessionario ha consegnato a Poste Italiane l’avviso di accertamento per la notifica al debitore. In pratica, la data di affidamento del plico a Poste Italiane dovrebbe essere riportata sulla ricevuta della raccomandata. Consultazione che consentirà al contribuente, debitore inadempiente, di verificare altresì l’eventuale notifica, perfezionatasi per compiuta giacenza presso l’ufficio postale, di comunicazioni interruttive dei termini di prescrizione trasmesse da AdER prima del 31 dicembre 2023, nel corso di possibili assenze del destinatario dal luogo di residenza, qualora, in concomitanza, fosse andato smarrito anche l’avviso di inizio giacenza lasciato dal postino e, dunque, rimasta ignota.
Solo nell’eventualità in cui la data di affidamento a Poste Italiane dell’avviso di accertamento risultasse successiva al 31 dicembre 2023, potrà essere eccepita l’intervenuta prescrizione dell’avviso di accertamento. Infatti, nell’ordinamento tributario italiano, ai fini della scadenza dei termini di decadenza/prescrizione dell’accertamento, per il creditore vale la data di affidamento della comunicazione al vettore (nella fattispecie Poste Italiane) per la notifica al debitore, mentre per la decorrenza dei termini (60 giorni) utili a adempiere o a presentare ricorso di opposizione, per il debitore, vale la data di notifica della comunicazione (vedansi sentenze della Corte di cassazione 13970/2004, 20712/2013 e 40543/2021).
Nel caso in cui fosse rilevata l’intervenuta prescrizione del diritto della Pubblica Amministrazione ad esigere il tributo, dovrà essere presentato un ricorso amministrativo all’ente creditore (o anche ad AdER che poi trasmetterà l’atto all’ente creditore competente) entro 60 giorni dalla data di notifica del provvedimento impositivo, ricorso amministrativo in autotutela con il quale si richiederà il riconoscimento dell’intervenuta prescrizione della pretesa tributaria e lo sgravio del debito iscritto a ruolo.
Qualora entro 60 giorni dalla data di notifica dell’avviso di accertamento l’ente creditore non procedesse ufficialmente allo sgravio, occorrerà, purtroppo, per vedere riconosciuta giudizialmente l’intervenuta prescrizione, presentare ricorso giudiziale/reclamo alla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado (ex Commissione Tributaria Provinciale – CTP).
Tuttavia, secondo i giudici della Corte di cassazione (sentenza 960/2025), sono soltanto 85 i giorni interessati dall’effettiva sospensione delle attività di riscossione coattiva. La sospensione di 85 giorni per l’emergenza COVID impatta su prescrizione e decadenza di tutti gli atti di tipo esattoriale (relativi cioè al recupero dei crediti vantati dalla Pubblica Amministrazione) e per essi non si limita a differire le sole scadenze prescrizionali e decadenziali che ricadono all’interno del periodo 8 marzo – 31 maggio 2020, ma congela il decorso di tutti i termini che scadono successivamente a quell’intervallo temporale, facendoli riprendere esattamente dal punto in cui si erano interrotti, con un conseguente slittamento in avanti della scadenza finale della prescrizione dei termini tributari, pari alla durata della sospensione stessa (85 giorni).
Il fondamento logico-giuridico della soluzione adottata risiede nella ratio compensativa della normativa emergenziale, ossia restituire alla Pubblica Amministrazione, ed in particolare a quella finanziaria, il tempo operativo limitato dall’emergenza COVID, così da garantire l’effettività dell’azione accertatrice nonché di riscossione coattiva, senza vulnerare i diritti del contribuente oltre il ragionevole bilanciamento degli interessi in gioco.
Dunque, la sospensione emergenziale riconducibile alla pandemia Covid di 85 giorni dei termini di prescrizione e decadenza dei crediti esattoriali non opera solo per i termini relativi a procedimenti in scadenza entro il 31 dicembre 2020 e, comunque, fino al 31 dicembre del secondo anno successivo (come inizialmente dettato dall’articolo 12 del Dlgs 159/2015), ma determina uno slittamento in avanti della scadenza finale pari alla durata della sospensione stessa.
Tuttavia, con il DLgs 81/2025) è stato stabilito che, per le annualità in scadenza dal 31 dicembre 2025 in poi, questa proroga non opera più.
In sintesi, quindi, la proroga ha spostato in avanti di 85 giorni il termine ultimo per la notifica di atti tributari, originariamente previsto entro il 31 dicembre di un determinato anno (inizialmente riferito al 2020 e fino al 2025)
Ricordiamo, tuttavia, che la prescrizione non opera automaticamente (d’ufficio), ma deve essere espressamente eccepita dalla parte interessata, ai sensi dell’articolo 2938 del Codice civile. Il giudice non può rilevarla autonomamente se non opposta. Deve essere sollevata in giudizio dal debitore, dimostrando l’inerzia del titolare (AdER) del diritto di credito.
E, inoltre, è bene sapere che un atto AdER può essere considerato correttamente notificato, per compiuta giacenza, quando, durante il tentativo di consegna, si verifica l’assenza del destinatario o il rifiuto a ricevere l’atto da parte di altri soggetti che la normativa vigente ritiene autorizzati a prendere in consegna l’atto stesso, o la loro assenza. Ragion per cui il debitore destinatario dell’atto interruttivo dei termini di prescrizione può benissimo ignorarne l’intervenuta corretta notifica.