Vorrei fare una precisazione: in Sardegna e in tutte le regioni a statuto speciale il bollo auto nasce già come tributo erariale, non, come ho scritto nel precedente post, lo diventa con l’accertamento.
Per cui già il primo termine per l’accertamento è di 5 anni e non di tre, e come tutti i tributi erariali segue le norme previsti per tali tributi. La precisazione è dovuta perchè poteva sembrare che dopo l’accertamento in tutta l’Italia la tassa di possesso diventava un tributo erariale ma così non è . E’ un discorso relativo solo alle Regioni con statuto speciale.
Precisazione opportuna ed utilissima: tuttavia segnaliamo la sentenza della Corte di cassazione 316/14, in base alla quale viene sancito che l’azione dell’Amministrazione finanziaria per il recupero delle tasse dovute per effetto dell’iscrizione di veicoli nei pubblici registri (tassa automobilistica o bollo auto) si prescrive con il decorso del terzo anno successivo a quello in cui doveva essere effettuato il pagamento. E nello stesso termine si prescrive il diritto del contribuente al rimborso delle tasse indebitamente corrisposte.
I giudici non fanno alcuna distinzione fra Regioni a statuto speciale e regioni a statuto ordinario.
4 Luglio 2012 · Rosaria Proietti